C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 142 del 08/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CAPPARELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. F.C. APRILIA RACING CLUB SRL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10.2 DEL C.U. N. 1 S.G.S. S/S 19/20 DEL 02/07/2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CAPPARELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. F.C. APRILIA RACING CLUB SRL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10.2 DEL C.U. N. 1 S.G.S. S/S 19/20 DEL 02/07/2019.

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di esposto nei confronti del sig. Marco Capparella, Rappresentante legale della società F.C. Aprilia Racing Club Srl, per aver organizzato, nel corso della corrente stagione sportiva, un Open Day (ovvero un evento con fini promozionali del club rivolti ai nati dal 2017 al 2014), da svolgersi nella giornata del 18 luglio 2019, presso il centro sportivo “La Pineta dei Liberti” sito in Aprilia (RM), senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. - F.I.G.C. del Lazio, territorialmente competente. Secondo la Procura, il sig. Marco Capparella, Rappresentante legale della società F.C. Aprilia Racing Club Srl, avrebbe effettivamente organizzato un Open Day senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. - F.I.G.C. del Lazio, territorialmente competente. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Marco Capparella, per violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2 del CU n. 1 S.G.S. s/s 19/20 del 02/07/2019. Alla riunione fissata per la discussione del deferimento, presenti i rappresentanti dei deferiti, la Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per giorni 15 a carico del legale rappresentante Marco Capparella e l’ammenda di € 150,00 a carico della società. La difesa si riportava alla memoria difensiva presentata con cui aveva affermato l’assoluta estraneità dei deferiti rispetto agli addebiti. In particolare riteneva che non fosse provato l’addebito, che la manifestazione svoltasi e contestata non fosse da considerarsi un “open day” ed inoltre che la disposizione violata mancasse di cogenza e quindi non fosse suscettibile di sanzione. Invocava quindi il proscioglimento dei deferiti. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento emergano “per tabulas”. La disposizione in questione obbliga le società che intendano organizzare dei cosiddetti “open day” a comunicarli previamente al Settore giovanile e Scolastico. I volantini prodotti dall’Organo requirente e non contestati nella loro materialità dai deferiti, indicano chiaramente come la manifestazione organizzata dalla società venga definita “open day” richiamando nei partecipanti univocamente un certo tipo di manifestazione tesa a perseguire determinati scopi. La difesa che indica invece come si sia svolta una manifestazione diversa non coglie nel segno in quanto non serve nemmeno accertare quali siano state le modalità dell’evento ma basta verificare come questo sia stato percepito esternamente e sul punto non può esservi dubbio. La norma violata tende appunto a fornire agli Organi Federali competenti un censimento delle manifestazioni non agonistiche organizzate verso l’esterno dalle società affiliate, scopo che chiaramente l’omissione di comunicazione ha impedito. Le sanzioni invocate appaiono, stante la tenuità del fatto, lievemente eccessive per quanto attiene la società e vanno comminate come da dispositivo Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare nei loro confronti le sanzioni dell’inibizione per giorni 15 a carico del legale rappresentante pro tempore, sig. Marco Capparella, e dell’ammenda di euro 100,00 a carico della societa’ F.C. Aprilia Racing Club S.r.l.. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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