C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 176 del 29/11/2019 – Delibera – 28) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. QUINTO MARTINI, PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETÀ ATLETICO ACILIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 DEL S.G.S. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL 2/07/2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. ATLETICO ACILIA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.162 del 22/11/2019

 

28) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. QUINTO MARTINI, PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETÀ ATLETICO ACILIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 DEL S.G.S. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL 2/07/2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. ATLETICO ACILIA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.162 del 22/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente per oggetto “Organizzazione di un Open Day da parte della società S.S.D. Atletico Acilia, per il quale non è stata data alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile Scolastico, ed in particolare: la nota di segnalazione del 10 luglio 2019 del Coordinatore del Lazio SGS, con relativi allegati (manifesto pubblicitario Open Day della scuola calcio della società S.S.D. Atletico Acilia Stagione Sportiva 2019/2020, riservato a giovani calciatori, categoria dal 2006 al 2013, acquisita dalla procura in pari data); il C. U. n.1 del 2 luglio 2019 con il quale venivano impartite disposizioni per lo svolgimento della manifestazione sportiva e che, le società affiliate alla FIGC, potevano organizzare autonomamente attività promozionali, previa comunicazione agli Organi competenti. Da tali documenti esaminati la Procura, in base a quanto gli è stato segnalato dal Coordinatore Scolastico, ha potuto riscontrare che il Presidente della società S.S.D. Atletico Acilia, sig. Quinto Martini ha assunto, nella circostanza, un comportamento di particolare rilevanza disciplinare, in violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, per aver organizzato nei mesi di giugno e luglio 2019 un raduno di giovani calciatori dell’età 2006/2013, senza aver dapprima provveduto a dare formale e tempestiva comunicazione al Coordinamento del SGS, territorialmente competente. Per tale motivo, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società S.S.D. Atletico Acilia, sig. Quinto Martini nonché la società da lui presieduta S.S.D. Atletico Acilia, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S.. All’udienza del 21.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Quinto Martini fosse sanzionato con 1 mese di inibizione e la società Atletico Acilia con l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, la richiesta di sanzione avanzate dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta dal sig. Quinto Martini, mentre deve essere ridimensionata quella a carico della società, tenuto conto dell’effettivo svolgersi dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di comminare alla società S.S.D. Atletico Acilia l’ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Martini Quinto, Presidente e Rappresentate Legale all’epoca dei fatti, per mesi 1 (uno). Si trasmette agli interessati.

 

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