C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 187 del 06/12/2019 – Delibera – 25) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ACETI MARCO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1, 5 COMMA 1 E 35 COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, ED A CARICO DEL SIG. DI DELIO ANDREA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROMA 2, PER VIOLAZIONE DELL’ART 4, COMMA 1 E 34 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.150 del 15/11/2019
25) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ACETI MARCO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1, 5 COMMA 1 E 35 COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, ED A CARICO DEL SIG. DI DELIO ANDREA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROMA 2, PER VIOLAZIONE DELL’ART 4, COMMA 1 E 34 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.150 del 15/11/2019
Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della comunicazione della Segreteria del C. R. Lazio, inviata alla Procura in data 11 luglio 2019, con cui allegava il C. U. n. 477 della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del 2/07/2019, procedeva alle opportune indagini. Letti gli atti dell’attività svolta relativamente alla condotta del sig. Aceti Marco, dirigente della società A.S.D. Atletico Cervaro 2014, che ha posto in essere una condotta violenta nei confronti dell’Arbitro effettivo, sig. Andrea Di Lelio, nella gara contro la società Pontinia del 9 gennaio 2019 del Campionato di Promozione, il quale, a sua volta, a seguito delle lesioni subite ha sporto denuncia/querela, senza la preventiva autorizzazione da parte della F.I.G.C.. Il Direttore Sportivo, sig. Marco Aceti, nell’audizione del 9 settembre 2019 ha addotto giustificazioni non sufficienti ad escludere l’addebito contestatogli, tanto da ammettere di aver “spintonato l’arbitro, nell’area dello spogliatoio”.
La Procura invece ha rilevato, dalla complessa attività istruttoria e dagli atti esaminati, che al termine dell’incontro in argomento, il sig. Aceti Marco “colpiva con un violento calcio il direttore di gara” mentre questi si accingeva a rientrare nello spogliatoio cagionandogli “trauma contusivo toracico/addominale e ferita escoriata alla mano sinistra”. In conseguenza di quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Aceti Marco, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società A.S.D. Atletico Cervaro 2014, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto a lui ascrivibili, ed ha anche deferito l’Arbitro effettivo Andrea Di Lelio, per aver presentato all’Autorità Giudiziaria Ordinaria atto di querela, senza la preventiva autorizzazione federale, violando in tal modo le norme regolamentari in argomento, previste dall’art. 3, comma 2 del Regolamento A.I.A.. Alla riunione per la discussione del deferimento compariva il Sig. Aceti che concordava con la Procura Federale l’applicazione della sanzione di mesi sedici di inibizione (sanzione base inibizione di anni due, ridotta per il rito a mesi 16), sanzione che il Tribunale riteneva congrua non emergendo dagli atti elementi atti a determinare il proscioglimento del deferito o l’estinzione per qualsiasi causa del procedimento. Per il deferito A.E. Di Lelio Andrea compariva invece il Dr. Tizzano, rappresentante dell’A.I.A. innanzi al Tribunale. La Procura Federale insisteva per l’affermazione di colpevolezza del deferito e chiedeva l’irrogazione della sanzione della sospensione per mesi tre. Per il deferito, che aveva fatto comunque pervenire una memoria protestando la sua estraneità agli addebiti, il rappresentante chiedeva il proscioglimento od in subordine una sanzione più attenuata. Ritiene il Tribunale che l’addebito a carico del deferito sussista. È ben vero che l’Arbitro Di Lelio ebbe a presentare inizialmente una querela contro ignoti, ritenendo peraltro che l’autore del gesto di violenza subito fosse un sostenitore e non un dirigente, come poi accertato; ma è anche vero che, nel corso del procedimento penale instauratosi, venne tentata una conciliazione tra le parti presso un comando dei Carabinieri ed, in quella sede, l’Arbitro venne sicuramente a conoscenza che, le indagini compiute dalla Polizia Giudiziaria avevano portato all’individuazione dell’effettivo responsabile nel dirigente Aceti. A quel punto, venuto a conoscenza della circostanza, l’Arbitro avrebbe dovuto o rimettere la querela conciliando il procedimento penale rimettendosi alle decisioni della Giustizia Sportiva, o richiedere l’autorizzazione a proseguire il procedimento penale ordinario ai competenti Organi della Federazione. In questo sta l’omissione colpevole del Di Lelio che deve trovare sanzione in questa sede; sanzione che però va attenuata rispetto alle richieste della Procura Federale che, PERALTRO, aveva già adottato una richiesta più mite rispetto a quella usuale, in quanto la fattispecie esaminata è del tutto anomala e particolare e poteva indurre a qualche dubbio interpretativo. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di inibire il sig. Marco Aceto, all’epoca dei fatti dirigente dell’A.S.D. Atletico Cervaro 2014, per mesi 16 (sedici), ai sensi dell’art.127 del C.G.S.. Di sospendere, altresì, l’Arbitro Effettivo sig. Di Lelio Andrea per mesi 2 (due). Si trasmette agli interessati.
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