C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 187 del 06/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIGNORA LOREDANA BLASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE NOIF, DI CUI AL C.U. N. 1 SEZIONE 14 LETTERA C DELLA LND, A CARICO DEL SIGNOR ADRIANO TRINCA, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA, PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.150 del 15/11/2019

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIGNORA LOREDANA BLASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE NOIF, DI CUI AL C.U. N. 1 SEZIONE 14 LETTERA C DELLA LND, A CARICO DEL SIGNOR ADRIANO TRINCA, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA, PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.150 del 15/11/2019

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Sezione Regionale del Lazio, con nota del 22/10/2018 inviata alla Procura Federale, segnalava una condotta della società A.S.D. Real Rocca di Papa, che non indicava in alcune distinte di gara il nominativo dell’allenatore regolarmente tesserato per la stagione 2017/2018, e si avvaleva, al contrario, dell’operato del sig. Trinca Adriano, che avrebbe svolto l’attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Prima Categoria del C. R. Lazio, privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti, che non svolgevano alcuna attività difensiva nei termini loro concessi; La Procura osserva che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, tra i quali appaiono assumere particolare rilevanza: - le 21 distinte di gara esaminate della squadra A.S.D. Real Rocca di Papa; - le audizioni dei calciatori del A.S.D. Real Rocca di Papa, Matteo Ticconi, Edoardo Di Giammarco ed Edoardo Arcadu, i quali riferivano che il sig. Adriano Trinca era l’allenatore della squadra; - la Presidente, signora Loredana Blasi, che sosteneva che il sig. D’Auria Adriano, nella stagione 2017/2018, fosse il tecnico della prima squadra, sempre presente agli allenamenti e negli incontri ufficiali, negando qualsivoglia partecipazione all’attività tecnica del dirigente Trinca, circostanze peraltro confermate dal tecnico abilitato D’Auria, davanti al Collaboratore della Procura Federale; - il dirigente Adriano Trinca infine, nel riferire di aver svolto unicamente attività dirigenziale nella stagione 2017/2018, dava atto che il tecnico D’Auria, per quanto potesse ricordare “era presente sia agli allenamenti sia alle partite……quando poteva venire è sempre venuto a svolgere il ruolo di mister”, e che “ho collaborato con lui durante gli allenamenti settimanali anche in sua assenza, ma nelle gare domenicali io ero o il dirigente o il massaggiatore”. Pertanto, dalle risultanze finali, la Procura ha accertato anche dalle prove documentali acquisite, che il dirigente Adriano Trinca, tesserato per la società A.S.D. Rocca di Papa, abbia svolto attività tecnica per la predetta società, seppur privo del necessario titolo abilitativo richiesto dalla normativa di riferimento. Ha anche accertato la Procura che il sig. Antonio D’Auria, allenatore dilettante di terza categoria, abbia svolto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra, consentendo che, in sua vece, la funzione di allenatore responsabile fosse, di fatto, esercitata dal sig. Adriano Trinca, privo del titolo specifico rilasciato dal Settore Tecnico. Per tutto quanto sopra riportato, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la signora Loredana Blasi, Presidente della società A.S.D. Real Rocca di Papa, ed il dirigente della stessa società sig. Adriano Trinca, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, nonché la società A.S.D. Real Rocca di Papa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza del 14.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Annamaria De Santis, nonché l’avv. Luigi Annunziata per la sig.ra Loredana Blasi e per la società ASD Real Rocca di Papa, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i deferiti presenti, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., con le seguenti sanzioni: per Loredana Blasi pena base mesi tre di inibizione, ridotta per il rito alla pena finale di mesi due di inibizione; per la soc. ASD Real Rocca di Papa pena base € 450,00 di ammenda, ridotta per il rito alla pena finale di € 300,00 di ammenda. Il Tribunale Federale, relativamente detto accordo, riteneva corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue la sanzioni indicate e, pertanto, ne dichiarava la efficacia. Relativamente la posizione del sig. Adriano Trinca, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l’effetto, Adriano Trinca fosse sanzionato con mesi tre di inibizione. Giungeva quindi il sig. Trinca al quale veniva ripetuta la richiesta dell’Organo requirente e che si difendeva riportandosi ai propri atti, nei quali aveva dedotto di essere stato un dirigente e che, data l’assenza dell’allenatore titolare a causa della malattia della madre, veniva indicato da tutti come allenatore vista l’esperienza accumulata. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, si osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati al deferito che, pertanto, merita di essere sanzionato, anche alla luce delle dichiarazioni parzialmente confessorie rilasciate dallo stesso in sede di indagine. Per quanto attiene la quantificazione della pena richiesta, essa deve essere comminata in misura più lieve rispetto a quanto richiesto della Procura, visto l’effettivo svolgersi dei fatti e la loro gravità. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di inibire la sig. Blasi Loredana, presidente della società A.S.D. Real Rocca di Papa, per mesi 2 (due) e di comminare alla società A.S.D. Real Rocca di Papa l’ammenda di Euro 200,00, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. Di inibire, altresì, il sig. Trinca Adriano, dirigente della società A.S.D. Real Rocca di Papa, per mesi 2 (due) Si trasmette agli interessati.

 

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