C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 187 del 06/12/2019 – Delibera – 31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO LAMONARCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 DEL C.U. N.446 DEL 7 GIUGNO 2018 DEL C. R. LAZIO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.175 del 29/11/2019

31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO LAMONARCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 DEL C.U. N.446 DEL 7 GIUGNO 2018 DEL C. R. LAZIO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.175 del 29/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “mancato tesseramento da parte della società A.S.D. Virtus Boccea di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai soggetti interessati in data 9 agosto 2019 e dagli stessi regolarmente ricevuta, a cui non è stato dato alcun riscontro. La Procura ha preso in esame la segnalazione del C. R. Lazio dell’1° aprile 2019, con la quale veniva comunicato che alla predetta data, la società A.S.D. Virtus Boccea non aveva ancora ottemperato all’obbligo del tesseramento di un tecnico abilitato per la conduzione della squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria 2018/2019, così come previsto ed indicato sul C. U. n. 446, punto 3 del 7 giugno 2018 del C. R. Lazio. Lo stesso Comitato faceva presente di aver sollecitato, in data 20 marzo 2019, la società a provvedere, con assoluta urgenza al riguardo, senza ottenere alcun riscontro, ponendo in evidenza il fatto che sule liste di gara, alla voce allenatore non veniva indicato alcun soggetto. La Procura accertava che sulle distinte di gara del 17 marzo 2019, contro la società Passo Scuro, contro la Nuova Maccarese del 24 marzo 2019 e contro la società Allumiere nella gara del 31 marzo 2019, non veniva indicato dalla società Virtus Boccea alcun nominativo nell’apposita area riservata all’allenatore. Esaminava la Procura, altresì, il contenuto del citato comunicato n°446 in cui viene specificato che è obbligatorio affidare, anche per il Campionato di Prima Categoria, la conduzione tecnica di un allenatore abilitato iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C.. Ritenuto dalla Procura che dall’attività d’indagine svolta è emerso il comportamento del Presidente della società Virtus Boccea, sig. Antonio Lamonarca, responsabile delle violazioni delle norme regolamentari di cui all’oggetto, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Albo dei Tecnici del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale lo stesso Presidente. Anche la società da lui presieduta, l’A.S.D. Virtus Boccea veniva deferita, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal citato Presidente Lamonarca. All’udienza del 28.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Antonio Lamonarca fosse sanzionato con 60 giorni di inibizione e la società A.S.D. Fogaccia (all’epoca dei fatti A.S.D. Virtus Boccea), con l’ammenda di € 400,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alle condotte tenute dai deferiti e al loro disvalore, in base all’accertato svolgersi dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili per i fatti loro ascritti e, pertanto, di sanzionare il sig. Lamonarca Antonio, Presidente della società A.S.D. Virtus Boccea all’epoca dei fatti, ora A.S.D. Fogaccia, con l’inibizione di mesi 2 (due) e di comminare alla società A.S.D. Virtus Boccea all’epoca dei fatti, ora A.S.D. Fogaccia, l’ammenda di Euro 400,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Si trasmette agli interessati.

 

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