C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 13/12/2019 – Delibera – 33) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO PERCONTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD P. VIGOR PERCONTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZ. 10 DEL C. U. N. 1 DEL SGS STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD P. VIGOR PERCONTI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

 

33) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO PERCONTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD P. VIGOR PERCONTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZ. 10 DEL C. U. N. 1 DEL SGS STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD P. VIGOR PERCONTI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il presente procedimento disciplinare trae origine da due comunicazione del Coordinatore Regionale LND Lazio SGS datate 8 e 10/7/2019, con la quale si denunciava che nei giorni 1,2,3 e 4 luglio 2019 la Soc. ASD P. Vigor Perconti aveva organizzato, presso la propria struttura, raduni di giovani calciatori (c.d. Open day) senza aver inviato alcuna comunicazione agli Organi competenti, cosi, come, invece, previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 2/7/2019. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti documenti di particolare valenza probatoria ed in particolare: - Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 2/7/2019; - Fogli di censimento della Soc. ASD P. Vigor Perconti; - N. 4 manifesti relativi al raduno organizzato nei giorni 1,2,3 e 4 luglio 2019 dalla Soc. ASD P. Vigor Perconti; - Dichiarazione rilasciata dal Sig. Trobiani, Direttore Generale della Soc. Vigor Perconti. Dalla complessiva attività istruttoria e dall’esame degli atti suindicati, emergeva che la predetta Società aveva organizzato, nel mese di luglio 2019, un raduno di giovani calciatori, senza aver provveduto a dare formale comunicazione al Coordinamento del SGS, territorialmente competente.

Per tale motivo, la Procura deferiva, a questo Tribunale Federale Territoriale, il Presidente della Soc. ASD P. Vigor Perconti, Sig. Perconti Maurizio, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 5/12/2019 era presente per la Procura l’avv. Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Presidente della ASD P. Vigor Perconti, Sig. Perconti Maurizio, l’inibizione per mesi 3; - per la Società ASD P. Vigor Perconti, l’ammenda di euro 300,00 a titolo di responsabilità diretta. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, ma ritiene di ridurre, sia pur lievemente, le sanzioni richieste dalla Procura per parametrarle all’effettivo svolgersi dei fatti e pertanto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l’effetto, di irrogare al sig. Maurizio Perconti l’inibizione per giorni 45 (quarantacinque) ed alla società ASD P. Vigor Perconti l’ammenda di Euro 200,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Si trasmette agli interessati.

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