C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 210 del 20/12/2019 – Delibera – 32) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO FIORINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL ALL’EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 33, COMMA 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

 

32) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO FIORINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL ALL’EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 33, COMMA 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefani per la parte requirente; letti gli atti di indagine avente per oggetto “presunta attività di prestanome svolta da parte del tecnico Marcello Simonetti, allenatore di base, tesserato per la società Castelverde Calcio ARL, a favore della predetta società, privo di abilitazione tecnica”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata alle parti; l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Sezione del Lazio, con nota inviata alla Procura Federale il 23 gennaio 2019, segnalava la condotta del tecnico Marcello Simonetti, il quale avrebbe svolto, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, attività di prestanome per la conduzione tecnica della squadra Under 15 della società Castelverde Calcio ARL, a favore del sig. Marco Valerio, tesserato sprovvisto della necessaria abilitazione tecnica per tale categoria. Nel corso delle indagini, la Procura ha acquisito le distinte di gara della squadra Under 15 della società Castelverde Calcio ARL, dall’esame delle quali non ha rilevato i nominativi del tecnico Marcello Simonetti, né del dirigente Marco Valerio. La Procura, da informazioni assunte al C. R. Lazio, ha appurato che le violazioni in argomento riguardavano la squadra Under 16, per cui esaminava le liste di tale categoria.

Procedeva altresì, la Procura, ad ascoltare il calciatore Simone Colizzi, il dirigente Marco Valerio, il tecnico Marcello Simonetti ed il Presidente Maurizio Fiorini, tutti appartenenti alla società Castelverde Calcio ARL, nella stagione sportiva 2018/2019. Da tali audizioni non sono emerse circostanze che hanno potuto accertare che il tecnico abbia svolto attività di prestanome in favore del dirigente Valerio. In particolare, il calciatore Simone Colizzi, affermava di aver disputato tutte le partite e di non aver mai visto il suddetto dirigente in panchina, e che lo stesso non risultava essere iscritto nelle liste di gara di tutte le partite disputate. Dichiarava il calciatore che il tecnico della squadra Under 16 era il sig. Clemente Longo, sino al dicembre 2018, e sostituito dopo dal sig. Marcello Simonetti, circostanza poi confermata dal presidente Fiorini, dal dirigente Valerio nonché dallo stesso Simonetti, nelle rispettive audizioni dinanzi al Collaboratore della Procura Federale. La Procura ha accertato che il tecnico Longo, tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società Castelverde Calcio ARL, non si è tesserato per la stagione successiva per la suddetta società, nonostante sia stato iscritto nel foglio censimento con la qualifica “allenatore iscritto all’Albo”. Per tale motivo la Procura ha inteso di procedere, con atto autonomo, al deferimento del sig. Longo, avanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, per aver svolto attività tecnica a favore della squadra Under 16 della società Castelverde Calcio ARL, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa. Premesso quanto sopra, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente all’epoca dei fatti della società Castelverde Calcio ARL, sig. Maurizio Fiorini, per le violazioni regolamentari a lui ascrivibili ed indicate in oggetto, per aver nella stagione sportiva 2018/2019 permesso e consentito al sig. Clemente Longo, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore della Under 16, privo di tesseramento per la predetta società. E’ stata anche deferita la società SSDARL Castelverde Calcio ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza del 28.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché il sig. Maurizio Fiorini in proprio e in qualità di socio della SSDARL Castelverde Calcio ARL. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Maurizio Fiorini fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione e la società Castelverde Calcio ARL con l’ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Il sig. Fiorini deduceva che il sig. Longo, socio della Castelverde Calcio ARL, non era un prestanome dell’allenatore e che il suo mancato tesseramento era stato una mera dimenticanza e che la società era stata indotta in errore dal fatto che, nella compilazione telematica delle distinte di gara, il suo nominativo era proposto dal sistema quando non avrebbe dovuto. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Infatti, se da una parte vi è stato certamente un errore di sistema che ha consentito l’inserimento del nominativo del sig. Longo nelle distinte di gara, dall’altra vi è stata certamente un’omissione da parte della società, peraltro ammessa dai suoi dirigenti. Alla luce di tali considerazioni, tuttavia, la misura delle sanzioni deve essere quantificata in maniera più lieve rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili per i fatti loro ascritti e, pertanto, di sanzionare il sig. Maurizio Fiorini, Presidente della società SSDARL Castelverde Calcio ARL all’epoca dei fatti, con l’inibizione di mesi 1 (uno) e di comminare alla società SSDARL Castelverde Calcio ARL l’ammenda di Euro 100,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Si trasmette agli interessati.

 

 

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