C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 210 del 20/12/2019 – Delibera – 34) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE FLOREA DANIEL FLORIN, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MONTALTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 E DELL’ART. 5, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

34) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE FLOREA DANIEL FLORIN, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MONTALTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 E DELL’ART. 5, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto “dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Florea Daniel Florin che, in occasione del tesseramento con la USD Montalto dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per un’altra Federazione Estera”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini dell’8 aprile 2019, ritualmente notificata nello stesso giorno, e visto che non sono pervenute memorie difensive; rilevato, altresì, che sono stati acquisiti dalla Procura vari documenti costituenti fonti di prova, ed in particolare la revoca del tesseramento del calciatore in argomento, in data 11 otttobre2018; dalla mail del 9 0ttobre 2018 della Federazione Calcio Rumena è risultato che il calciatore è stato tesserato con società rumene regolarmente ad essa affiliate; quanto sopra, in contrasto con la dichiarazione del calciatore che affermava il contrario; ritenuto, dalla Procura, che la dichiarazione in argomento è da considerarsi contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art.1 bis, comma 1 del C.G.S. e che, pertanto, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Florea Daniel Florin e la società USD Montalto, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, comma 2 e 5, comma 2 del C.G.S.. All’udienza del 5.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Florea Daniel Florin fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione e la società USD Montalto con l’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, la richiesta avanzata dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta dal calciatore, che ha dichiarato il falso, potendo minare quindi la regolarità dei campionati, mentre deve essere sanzionata in maniera più lieve la società, alla luce della condotta del calciatore da essa, anche, patita. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere entrambi i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l’effetto, di irrogare al calciatore Florea Daniel Florin la squalifica per mesi 6 (sei) ed alla società U.S.D. Montalto l’ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

 

 

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