C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 210 del 20/12/2019 – Delibera – 35) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO TOZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VITERBO F.C., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO F.C., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ETRUSCAPODIMONTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

 

35) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO TOZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VITERBO F.C., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO F.C., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ETRUSCAPODIMONTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto “presunta doppia attività svolta dal tecnico Massimiliano Capocecera, allenatore di base, non tesserato per alcuna società, a favore della società ASD Etruscapodimonte, per la quale risulta tesserato come calciatore ed anche per la società ASD Viterbo FC”. L‘Associazione Italiana Allenatori, Sezione Regione Lazio, in data 18 dicembre 2018, inviava alla Procura Federale, e per conoscenza al Settore Tecnico, una nota in cui segnalava un possibile comportamento violativo della normativa federale da parte del sig. Massimiliano Capocecera, tecnico abilitato nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato quale calciatore per la società ASD Etruscapodimonte, partecipante al campionato di Terza Categoria del C. R. Lazio. A seguito di ciò, nel corso dell’attività istruttoria, la Procura ha ascoltato diversi soggetti tesserati coinvolti nei fatti oggetto di indagine che, contribuivano con le loro dichiarazioni, a ritenere provata la condotta denunciata, ed in particolare: n.2 calciatori della società Viterbo FC affermavano di non essere a conoscenza che il Capocecera collaborasse e/o allenasse qualche squadra della società Viterbo FC, nella corrente stagione; così anche Tonnicchi Mauro, allenatore tesserato per la società Viterbo FC, dichiarava di conoscerlo da circa due anni, ma allenandosi in campi diversi, e distanti tra loro, non aveva certezza che il Capocecera collaborasse o meno con la società, perché non aveva mai avuto rapporti personali con lui. Il Presidente della società Viterbo FC, sig. Paolo Tozzi, anch’egli ascoltato, dichiarava che il Capocecera, avendo un figlio di 10 anni tesserato per la società Viterbo FC, collaborava con la società non come tecnico ma bensì con il ruolo di educatore per i ragazzi, insegnando loro comportamenti da tenere in campo e negli spogliatoi. La Procura, a questo punto, interrogava n.3 calciatori della società Etruscapodimonte, i quali precisavano che gli allenamenti venivano condotti dal calciatore Capocecera, senza sapere se avesse o meno il patentino di allenatore, mentre il calciatore Fabio Melani dichiarava con certezza che il Capocecera fosse in possesso del relativo patentino. Precisavano i tre calciatori di cui sopra, che la formazione della squadra e le disposizioni durante la partita venivano impartite dal sig. Roberto Fratini. Veniva anche sentito il Capocecera, tesserato per la società Etruscapodimonte come calciatore, che dichiarava che l’allenatore della squadra era il citato Fratini. Per quanto riguarda la collaborazione con la squadra della categoria Allievi Provinciali della società Viterbo FC, dichiarava quanto sostenuto dal Presidente Tozzi, cioè che la teneva in quanto aveva un figlio che vi partecipava. In tale occasione, altresì, confermava di essere un tecnico abilitato iscritto nei ruoli tecnici del Settore Tecnico, e che non veniva mai indicato nelle liste di gara, né come calciatore, né come tecnico. Nella circostanza dichiarava di essere tesserato solamente con la società Etruscapodimonte. Anche il Presidente della società Etruscapodimonte, sig. Filippo Ercolani, ascoltato in Procura, confermava che era il dirigente Fratini Roberto, coadiuvato da altri dirigenti che svolgeva la funzione di tecnico della squadra. Riguardo al Capocecera, dichiarava che era stato tesserato come calciatore, non sapendo se fosse o meno in possesso del patentino di allenatore, così come non era nemmeno a conoscenza se avesse ulteriori impegni con altre società.

Alla luce delle indagini svolte la Procura accertava che il sig. Massimiliano Capocecera, senza essersi preventivamente sospeso dall’Albo dei tecnici, si tesserava come calciatore per la società Etruscapodimonte, partecipante al Campionato di Terza Categoria ed ha contestualmente prestato attività di collaborazione tecnica, a favore della società Viterbo FC, senza averne titolo e, pertanto, la Procura per tali violazioni lo deferiva con atto autonomo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C.. Vista la comunicazione di conclusioni delle indagini, inviata ai soggetti in argomento, e regolarmente ricevuta dagli stessi, la Procura ha precisato che la memoria difensiva trasmessa in data 26 luglio 2019 dal sig. Paolo Tozzi, Presidente della società ASD Viterbo FC, non modifica le violazioni così come accertate e contestate; mentre nessuna attività difensiva veniva svolta dagli altri soggetti incolpati. Considerato tutto ciò, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig Paolo Tozzi, Presidente della società ASD Viterbo FC, per le violazioni delle norme regolamentari di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per aver consentito al sig. Massimiliano Capocecera di svolgere di fatto, nella stagione sportiva 2018/2019, l’attività di allenatore e/o di collaboratore tecnico a favore della propria società, in assenza di regolamentare tesseramento. Sono state anche deferite la società ASD Viterbo FC, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. nonché la società ASD Etruscapodimonte, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, comma 2 del C.G.S., per le condotte ascrivibili ai soggetti appartenenti al momento delle violazioni. All’udienza del 5.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Paolo Tozzi fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione, la società ASD Viterbo FC con l’ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità oggettiva e la società ASD Etruscapodimonte con l’ammenda di € 400,00 a titolo di responsabilità oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alla condotta imputabile al presidente Paolo Tozzi e alla società ASD Viterbo FC, mentre deve essere sanzionata in maniera più lieve la società ASD Etruscapodimonte, alla luce dello svolgersi dei fatti così come accertati dal Tribunale e rispondendo esclusivamente per responsabilità ex art. 4, comma 2 del C.G.S., ratione temporis applicabile. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per gli effetti, di irrogare al sig. Tozzi Paolo, Presidente della società A.S.D. Viterbo F.C., l’inibizione per mesi 6 (sei), alla società A.S.D. Viterbo F.C. l’ammenda di Euro 600,00 ed alla società A.S.D. Etruscapodimonte l’ammenda di Euro 200,00. Si trasmette agli interessati.

 

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