C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 223 del 07/01/2020 – Delibera – 38) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY SM FERENTINO (già A.S.D. POLISPORTIVA SUPINO) PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.198 del 13/12/2019

 

38) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY SM FERENTINO (già A.S.D. POLISPORTIVA SUPINO) PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.198 del 13/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività d’indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “condotta del sig. Domenico Piroli, il quale svolgerebbe in favore della società Polisportiva Supino, attività di allenatore della squadra partecipante al campionato di Serie C2 Calcio a 5, privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico”. La Procura, a seguito della segnalazione dell’A.I.A.C. Sezione Lazio del 22/10/2018, in cui riportava che il sig. Domenico Piroli, tesserato come dirigente per la società all’epoca dei fatti denominata Polisportiva Supino, svolgeva in effetti la funzione di allenatore senza averne il titolo prescritto, iniziava le opportune indagini. Accertava la Procura che, in effetti, nelle distinte di gara del 10 novembre 2018 contro la società Frassati Anagni, dell’8 dicembre 2018 contro lo Sporting Club Palestrina e del 19 gennaio 2019 contro la società Ardea, il sig. Domenico Piroli, tesserato come dirigente, veniva inserito in tali distinte come allenatore, senza essere in possesso del relativo patentino, violando in tal modo quanto previsto dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 23 delle N.O.I.F. e per non aver osservato il contenuto del C.U. n.1, punto 4, lettera C della L.N.D.. Il predetto tesserato, unitamente al presidente della società Polisportiva Supino (ora Academy SM Ferentino), venivano ascoltati in Procura ammettendo quanto sopra riportato, il Presidente Massimo Morgia, riconosceva l’errore, assumendo la sua buona fede nella vicenda. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti e l’istanza di adesione dei predetti tesserati al rito ex art. 32 sexies del C.G.S., e ritenuto che la società Polisportiva Supino (ora Academy SM Ferentino) non ha svolto, nei termini concessi, attività difensive, ha ritenuto la Procura di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale solamente la società ASD Polisportiva Supino (ora ASD Academy SM Ferentino), per rispondere della violazione dell’ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva. All’udienza del 12.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità della società deferita e che, per l’effetto, la A.S.D. Academy SM Ferentino (già A.S.D. Polisportiva Supino) fosse sanzionata con l’ammenda di € 400,00. Questo Tribunale Federale osserva che risulta chiaramente come il sig. Domenico Piroli abbia svolto attività di allenatore di fatto della squadra della società Supino partecipante al campionato di Serie C/2 Calcio a 5, senza essere iscritto ad alcun albo o nei ruoli del settore tecnico. Tuttavia, tale evenienza fattuale non integra alcuna violazione regolamentare. A ben vedere, infatti, il C.U n. 1 del 1.7.18 della LND, al punto 14, lettera C prescrive che “Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici”, escludendo, quindi, le squadre che partecipano al Campionato di C2.

Peraltro, analoga esclusione è contenuta nell’art. 39 del Regolamento Settore Tecnico, che non prescrive la necessità di allenatore abilitato per le squadre di C2 Calcio a Cinque. Non è, dunque, configurabile alcun illecito disciplinare in capo alla società .S.D. Academy SM Ferentino (già A.S.D. Polisportiva Supino) a titolo di responsabilità diretta né oggettiva per le condotte tenute dai sigg. Massimo Morgia e Domenico Piroli. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere da ogni addebito la società A.S.D. Academy SM Ferentino (già A.S.D. Polisportiva Supino) Si trasmette agli interessati.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it