C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 223 del 07/01/2020 – Delibera – 39) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO CICCARIELLO, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA (già A.S.D. MISTRAL CITTA DI GAETA), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 2, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, ALL’ART. 8.7 DEL C.U. N. 1 DEL 2/07/2018, ALL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO DEL SGS E ALL’ART. 63 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DEI DIRIGENTI DELLA PREDETTA SOCIETÀ, SIG. MARCO BERNISI E SIG. UGO TURRINI PER LE MEDESIME VIOLAZIONI REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA (già A.S.D. MISTRAL CITTA DI GAETA), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.198 del 13/12/2019

39) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO CICCARIELLO, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA (già A.S.D. MISTRAL CITTA DI GAETA), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 2, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, ALL’ART. 8.7 DEL C.U. N. 1 DEL 2/07/2018, ALL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO DEL SGS E ALL’ART. 63 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DEI DIRIGENTI DELLA PREDETTA SOCIETÀ, SIG. MARCO BERNISI E SIG. UGO TURRINI PER LE MEDESIME VIOLAZIONI REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA (già A.S.D. MISTRAL CITTA DI GAETA), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.198 del 13/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla comunicazione e-mail ricevuta dal presidente della A.S.D. Vigor Gaeta, sig.ra Anna Maria Formato, inerente l’organizzazione di un incontro amichevole, presumibilmente non autorizzato, svoltosi in data 10 maggio 2018 tra la squadra Juniores della società Mistral Città di Gaeta e gli allievi della società Cassio Club, presso il campo A. Riciniello di Gaeta”. Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto la Procura ha espletato vari atti di indagine, tra cui assumono particolare rilevanza dimostrativa: - Il verbale di audizione del 19 aprile 2019 della sig.ra Anna Maria Formato, tesserata F.I.G.C. in qualità di presidente della A.S.D. Vigor Gaeta; - Il verbale di audizione del 29 aprile 2019 del sig. Paolo Ciccariello, tesserato F.I.G.C. in qualità di presidente della società A.S.D. Mistral Città di Gaeta, ora A.S.D. Gaeta; - verbali di audizione dei dirigenti Ugo Turrini, Marco Bernisi e Maurizio Montagna, tutti tesserati F.I.G.C. per la società A.S.D. Gaeta; - verbale di audizione del 6 maggio 2019 del sig. Antonio Forcina, tesserato F.I.G.C. in qualità di presidente della società Cassio Club; - relazione del Collaboratore della Procura Federale. La Procura ha accertato, a seguito delle opportune indagini, che in data 10 maggio 2018, si è effettivamente svolto presso il campo “A. Riciniello” di Gaeta, un incontro di calcio tra la squadra Juniores della società Mistral Città di Gaeta e la squadra allievi della società Cassio Club, senza che lo stesso fosse ritualmente autorizzato. Ritenuto dalla Procura, in tale circostanza, che il presidente della società deferita, sig. Paolo Ciccariello, abbia disatteso il contenuto delle norme regolamentari indicate in premessa, per aver organizzato e comunque consentito la partecipazione della squadra Juniores all’incontro amichevole in argomento, diretto da arbitri non appartenenti all’AIA, in data 10 maggio 2018, senza aver preventivamente informato il Comitato Regionale e la Delegazione territorialmente competente. Per gli stessi motivi, i dirigenti Marco Bernisi ed Ugo Turrini, con il loro comportamento hanno violato le norme regolamentari addebitate al presidente della società. Il presidente della società Cassio Club, sig. Antonio Forcina, responsabile delle stesse violazioni in questione, si è avvalso in proprio e in qualità di presidente della società che rappresenta, di quanto previsto dall’art. 126 del C.G.S.. La Procura, ha altresì rilevato che il tecnico della società Cassio Club, sig. Alessandro Parisio, avendo consentito l’effettuazione dell’incontro senza arbitri appartenenti alla A.I.A., abbia violato le stesse norme in argomento e che, tra l’altro, convocato in Procura non si è presentato, senza nemmeno fornire alcuna giustificazione. Segnala per questo la Procura che non è stato possibile quindi instaurare con il tecnico un contradditorio, atteso che la prima notifica, a mezzo raccomandata A/R è tornata indietro con la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”, ed anche la seconda raccomandata A/R, inviata all’indirizzo risultante dal certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Formia, è tornata indietro con la dicitura “indirizzo insufficiente” e pertanto con atto autonomo la Procura ne ha disposto l’archiviazione. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificate; considerato che gli altri soggetti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né hanno chiesto di essere ascoltati e che pertanto non si sono riscontrati nuovi elementi per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico degli stessi; tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il sig. Paolo Ciccariello, presidente della società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta ed i dirigenti della stessa società, sigg. Marco Bernisi ed Ugo Turrini, per le violazioni regolamentari di cui all’oggetto a loro ascrivibili nonché la società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza del 12.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, i sigg. Paolo Cicariello, Marco Bernisi e Ugo Turrini fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno e la società ASD Gaeta con l’ammenda di € 1.200,00. Giungevano quindi i sigg. Bernisi e Turrini nonché il sig. Antonio Di Biagio, vice presidente della società, ai quali venivano ripetute le richieste dell’Organo requirente, presente in aula. Il sig. Di Biagio deduceva che la società non era a conoscenza del fatto che per disputare l’amichevole servisse l’autorizzazione del Comitato Regionale e che aveva ottenuto quella del Comune di Gaeta, aggiungendo che l’allenatore Bernisi nulla sapeva dell’organizzazione dell’evento ma che era stato mandato in rappresentanza della società. Chiedeva quindi l’irrogazione del minimo edittale. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, si rileva che l’aver disputato una gara amichevole senza le prescritte autorizzazione e in assenza di arbitri AIA costituisce una grave violazione disciplinare. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati dal Tribunale. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, sanzionandoli nei seguenti modi: - Ciccariello Paolo, Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta), inibizione per mesi 4; - Bernisi Marco, Dirigente all’epoca dei fatti della società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta), inibizione per mesi 4; - Turrini Ugo, Dirigente all’epoca dei fatti della società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta), inibizione per mesi 4; - A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta), ammenda di Euro 800,00. Si trasmette agli interessati.

 

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