C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 30/10/2019 – Delibera – ALATRI CALCIO A R.L. – FERENTINO CALCIO

ALATRI CALCIO A R.L. - FERENTINO CALCIO

Il Giudice Sportivo - si da atto che la società FERENTINO CALCIO non ha dato seguito al preannuncio telegrafico di ricorso in merito alla gara in epigrafe. Il contributo va incamerato. - Esaminati gli atti ufficiali, si evince che la gara non ha avuto inizio poichè i pali di una porta di gioco erano stati recisi. Pertanto, l'arbitro dopo avere effettuato il riconoscimento dei calciatori di entrambe le squadre e constatato l'impossibilità di ripristinare una situazione di normalità non ha dato inizio alla gara. Dalla relazione fatta pervenire a questo Organo Giudicante dalla Procura Federale della FIGC si legge quanto segue: una volta giunto allo stadio venivo prontamente informato dai Carabinieri che stazionavano all'ingresso che all'interno dell'impianto era stato commesso un atto vandalico consistente nella recisione con fiamma ossidrica dei 2 pali di una porta di gioco Recatomi all'interno dell'impianto venivo accolto dai Sig.ri Angelo Santurro (custode dell'impianto) e Manuele Tagliaferri (custode in particolare della zona accesso atleti, spogliatoi e magazzini) i qual illustravano gli atti vandalici che avevano riscontrato la mattina della gara quando alle ore 8:15 circa erano arrivati allo stadio per aprire lo stesso e compiere tutte le operazioni preliminari alla partita. In particolare veniva riferito ed illustrato che: - il cancello di ingresso all'impianto era stato forzato tanto che la serratura della porta principale era stata divelta; - il montante della porta di un piccolo magazzino era stato divelto, ed all'interno di tale locale erano stati rubati circa 20 paia di calzettoni da gioco che erano posti all'interno di uno scatolone; i 2 pali in alluminio della porta di gioco posta al lato della zona spogliatoi erano recisi (molto probabilmente) con fiamma ossidrica all'altezza di circa 40 cm da terra, facendo ribaltare la porta stessa all'indietro. Il tecnico comunale Ing. Gianpiero Sebastiani intervenuto in loco perchè contattato dalla dirigenza dell'Alatri, constatava che "per motivi oggettivi, non avendo a disposizione una struttura analoga per la sostituzione ed essendo i monconi rimasti troppo deformati non è possibile in tempi brevi ripristinare in sicurezza la porta al fine di consentire il regolare svolgimento della partita" I dirigenti dell'Alatri presenti sul posto mi riferivano che non era possibile neanche sostituire la porta di gara non avendone a disposizione una regolamentare di riserva. L'arbitro della gara decideva di non dare inizio alla partita per impossibilità di un regolare svolgimento. Inoltre, alla suddetta relazione, viene allegato verbale di contestazione atto vandalico rilasciato dal Comune di Alatri che d seguito si riporta: premesso che in data odierna doveva svolgersi alle ore 11.00 nel campo di calcio in località Chiappitto la gara calcistica del campionato di Promozione ALATRI - FERENTINO; alle ore 9.20 informato dal Presidente della società Alatri mi sono recato presso il detto campo. Alla presenza del personale dell'Arma dei Carabinieri dislocato in servizio d'ordine e di appartenenti alla società sportiva, ho riscontrato alcuni danni per effetto di atto vandalico all'interno della recinzione della struttura sportiva, in particolare: 1. rimozione della serratura del cancello di ingresso; 2. danni da effrazione al montante della porta della dirigenza; 3. scritte offensive sui muri degli spogliatoi;

4. abbattimento della porta di calcio in alluminio lato spogliatoi. La struttura è stata portata a fusione su entrambi i piedritti verticali ad altezza di circa 40 cm da terra e ribaltata all'indietro verso la recinzione. Per motivo oggettivi, non avendo a disposizione una struttura analoga per la sostituzione ed essendo i monconi rimasti troppo deformati non è possibile in tempo brevi ripristinare in sicurezza la porta al fine di consentire il regolare svolgimento della partita. In considerazione di quanto sopra si ritiene che alla mancata disputa della gara si può considerare la sussistenza di una causa di forza maggiore visto l'art. 55 comma 2 delle NOIF PQM DELIBERA a) di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara.

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