C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 154 del 20/11/2019 – Delibera – FIUMICINO 1926 – URBETEVERE CALCIO

FIUMICINO 1926 - URBETEVERE CALCIO

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 135 del 6.11.2019 - esaminato il ricorso proposto dalla società FIUMICINO 1926 fatto pervenire nei termini previsti dalle norme vigenti a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbero preso parte senza averne titolo i calciatori CUPITO Emanuel nata il 17.1.2000 con la maglia n. 2 ed il calciatore ZAPALLA Lorenzo con la maglia n. 20 nato il 6.9.2000. La ricorrente, rifacendosi al C.U. n. 1 del 4.7.2019 che prevede un limite di partecipazione dei calciatore massimo di due calciatori fuori quota nati dall'1 gennaio 2000 in poi. Per l'effetto chiede quanto previsto dall'art. 10 del CGS, che venga inflitta alla società URBETEVERE CALCIO la perdita della gara. La società URBETEVERE CALCIO nelle memorie difensive inviate a questo Organo Giudicante come previsto dall'art. 67 del CGS, asserisce che la società FIUMICINO 1926 non avrebbe osservato la procedura dei ricorsi non rispettando i termini previsti dalle norme vigenti. Esaminata la documentazione inoltrata dalla ricorrente a sostegno del ricorso si osserva che tutti i tempi e procedure previsti sono stati rispettati. Difatti, la società FIUMICINO 1926 ha invitato sia il preannuncio di ricorso e il ricorso alla controparte, a mezzo pec, all'indirizzo crl945124.pec@lazio.lnd.it, ricavata dall'elenco delle pec delle società presente sul sito lazio.lnd.it ed a tutti gli effetti ufficiale. Il ricorso è fondato. Infatti, il C.U. n. 1 del 4.7.2019 prevede per la categoria Juniores Under 19 cat. A, l'impiego di calciatori nati dall'1.1.2001 in poi, nonchè l'impiego di massimo due calciatori fuori quota nati dall'1.1.2000 in poi. Dall'esame degli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, risulta che la società URBETEVERE CALCIO, nel corso della gara ha utilizzato tre calciatori nati dall'1.1.2000 infrangendo quanto previsto dalla norma di cui sopra. Infatti, la società URBETEVERE nel corso della gara ha impiegato i seguenti calciatori: STAZI Gianmarco nato il 12.10.2000 - ZAPPALA Lorenzo nato il 6.9.2000 e CUPITO Emanuele nato il 17.2.2000. In relazione a quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento. In virtù all'art. 10 comma 6/A del CGS DELIBERA a) di accogliere il ricorso proposto dalla società FIUMICINO 1926 b) di infliggere alla società URBETEVERE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00 c) di inibire il Sig. CINQUE Giuseppe (URBETEVERE CALCIO) fino al 6.12.2019. Nulla per il contributo.

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