C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 216 del 02/01/2020 – Delibera – POL.CANARINI 1926 RDP – REAL ROCCA DI PAPA

POL.CANARINI 1926 RDP - REAL ROCCA DI PAPA

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gare di cui in epigrafe RILEVA - al 47' del secondo tempo, l'arbitro comminava la seconda ammonizione al calciatore QUERINI Lorenzo (POL. CANARINI 1926) pertanto lo espelleva. Alla notifica del provvedimento disciplinare il predetto minacciava l'arbitro tentando di aggredirlo, non riuscendovi perchè bloccato dai propri compagni di squadra. Successivamente, lo colpiva con una raffica di pugni alla nuca ed allo zigomo, l'arbitro ha identificato con certezza l'autore dell'aggressione nel calciatore QUERINI Lorenzo. Il direttore di gara, a causa dei colpi subiti cadeva per terra riportando forte dolore e stordimento. Pertanto, non trovandosi nelle condizioni psico-fisiche sospendeva definitivamente la gara al 48' del secondo tempo sul seguente punteggio: POL. CANARINI 1926 - REAL ROCCA DI PAPA 0 - 1. Il direttore di gara veniva tutelato dalla Forza Pubblica presente e dai dirigenti di entrambe le società. Persistendo lo stato confusionale, l'arbitro si portava al Pronto Soccorso del Presidio C.T.O. "A. Alesini" di Roma, dove gli riscontravano cervicalgia posttraumatica contusione zigomo sx guaribile in gg. 3 s.c. - Nel corso della gara l'arbitro prendeva i seguenti provvedimenti disciplinari: al 2' del secondo tempo ammonito l'allenatore della società REAL ROCCA DI PAPA Sig. D'AURIA Antonio per proteste. - al 24' del secondo tempo espulsi calciatore BATTISTI Gianmarco (POL. CANARINI 1926-9 per doppia ammonizione. - al 33' del primo tempo espulso LUCATELLI Claudio (REAL ROCCA DI PAPA) per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva nei confronti dell'arbitro comportamento irriguardoso. Da rilevare che sostenitori della società CANARINI 1926 nel corso della gara rivolgeva all'arbitro ripetute offese e minacce. Inoltre, sostenitori della società REAL ROCCA DI PAPA accendevano prima dell'inizio della gara alcuni fumogeni. In considerazione a quanto sopra, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società CANARINI 1926. In virtù all'art. 10 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società CANARINI 1926 la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 200,00

  1. di comminare alla società REAL ROCCA DI PAPA l'ammenda di euro 150,00 c) di squalificare il Sig. SERAFINI Giorgio (CANARINI 1926) fino al 31.01.2020 perchè dopo l'espulsione subita dall'arbitro lo insultava e minacciava. d) di squalificare il calciatore QUERINI Lorenzo (CANARINI 1926) fino al 31.12.2021 e) di squalificare il calciatore LUCATELLI Claudio (REAL ROCCA DI PAPA) per due gare effettive f) di squalificare il calciatore BATTISTI Gianmarco (CANARINI 1926) per una gara effettiva. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte FIGC con il C.U. n. 104 del 17.12.2014.
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