C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 248 del 23/01/2020 – Delibera – AMATORI CASTELFORTE – SAN MICHELE CALCIO

AMATORI CASTELFORTE - SAN MICHELE CALCIO

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 180 del 5.12.2019. esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società SAN MICHELE CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per una serie di motivi che di seguito si riportano: - al 10º del II tempo della gara in oggetto, dopo uno scontro di gioco molto duro tra due giocatori in campo, il calciatore della squadra ricorrente rimaneva a terra privo di sensi e questo creava una violenta rissa tra i giocatori delle squadre all'interno del campo - successivamente a tale episodio, la tifoseria locale collocata sul retro delle panchine, attraverso un cancello lasciato aperto, entrava all'interno del terreno di gioco per aggredire i giocatori della squadra ricorrente - Il ricorrente, nel riprendere i fatti accaduti con il cellulare, veniva aggredito dai restanti tifosi che erano collocati sugli spalti, ricevendo uno schiaffo in presenza della famiglia e dei bambini e venendo accerchiato da una serie di persone che lo minacciavano - a questo punto, proprio per evitare ulteriori azioni violente, interveniva il presidente della squadra di casa che accompagnava il Sig. PARENTE Francesco e la sua famiglia all'interno della struttura, nei pressi degli spogliatoi - l'arbitro, richiedendo l'intervento dei dirigenti della squadra locale ed anche attraverso l'arrivo delle Forze dell'Ordine , riusciva a far accomodare in tribuna i tifosi entrati in campo e riprendeva la partita - all'arrivo delle Forze dell'Ordine, venivano messi a conoscenza da quest'ultimi, dell'ordinanza sindacale nº 61 del 9.11.2017 del Comune di Castelforte dove era esplicitamente riportato che tutte le gare della squadra dell'ASD AMATORI CASTELFORTE dovevano essere disputate in totale assenza di pubblico locale, poichè, le tribune dell'impianto sportivo risultano inagibili, circostanza questa non avvenuta in quanto sugli spalti erano presenti molti spettatori ed anche ai dirigenti della squadra di casa era stato indicato di accomodarsi proprio in tribuna - ripresa la gara, i giocatori della squadra della Società ASD CALCIO SAN MICHELE risultavano psicologicamente provati in quanto, dagli spalti, continuavano ad arrivare una serie di minacce ed anche da diversi giocatori in campo - nella compilazione delle distinte da parte della Società AMATORI CASTELFORTE non venivano nemmeno riportati i dati dei documenti d'identità per il riconoscimento dei giocatori presenti sul rettangolo di gioco. Tutti i fatti sopra descritti sono stati rilevati anche dall'arbitro, nel rapportino compilato fine gara e rilasciato alla ricorrente Società in cui, in calce, viene proprio riportato quanto di seguito: "al 10º del II tempo i tifosi della squadra del Castelforte entravano in campo dopo aver aperto un cancello...". Pertanto, dai fatti come sopra meglio elencati e che trovano riscontro del referto nel direttore di gara, emerge una chiara ed evidente responsabilità della squadra di casa che ha leso il corretto svolgimento della partita tanto da minare psicologicamente i calciatori avversari che non hanno potuto continuare la gara in maniera serena. Questo deve, di conseguenza, determinare la perdita della gara per la Società ASD AMATORI CASTELFORTE o comunque la relativa ripetizione della stessa. Le argomentazioni della reclamante non sono supportate dalla lettura del referto arbitrale che, come noto, è fonte privilegiata di prova. Infatti, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara, risulta che la stessa ha avuto regolare svolgimento. Si legge che al 10º del II tempo dopo un fallo di gioco, i tifosi della Società AMATORI CASTELFORTE entravano in campo dopo aver aperto il cancello, durante la medicazione di un calciatore infortunato. Con supplemento di rapporto, richiesto all'arbitro da questo Organo Giudicante, il direttore di gara ha puntualizzato che detti sostenitori sono entrati in campo per verificare le condizioni del calciatore infortunato. Pertanto, le condizioni ambientali non erano tali da condizionare i calciatori della Società SAN MICHELE CALCIO. Si rileva che, nella circostanza di cui sopra, circa 30/40 tifosi della Società AMATORI CASTELFORTE si scontravano con poche unità della tifoseria avversaria. Tutto rientrava nella normalità, grazie all'intervento della Forza Pubblica. Pertanto, la gara si ritiene abbia avuto regolare svolgimento. Un capitolo a parte merita la situazione del Campo Sportivo Comunale. Con Ordinanza Sindacale nº 61 del 9.11.2017 il Sindaco del Comune di Castelforte disponeva l'immediata chiusura per inagibilità degli impianti sportivi di Castelforte Centro di proprietà Comunale ed il conseguente divieto di utilizzo per l'attività sportiva. La Società è autorizzata a svolgere gare rigorosamente a "Porte Chiuse". Tale ordinanza, datata 9.11.2017, è stata disattesa dalla Società AMATORI CASTELFORTE che non ha dato comunicazione al Comitato Regionale Lazio per le opportune disposizioni di fare disputare le gare in casa in totale assenza di pubblico. Il ricorso proposto dalla Società SAN MICHELE non trova le giuste motivazioni per essere accolto PQM DELIBERA - di respingere il ricorso proposto dalla Società SAN MICHELE C. - di infliggere alla Società AMATORI C. l'ammenda di E. 800.00 - di inibire il Sig. DI MARCO Oreste fino al 21.02.2020 (Presidente società AMATORI CASTELFORTE)

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it