C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 248 del 23/01/2020 – Delibera – MONTELLO CALCIO 3TABERNAE – HERMADA

MONTELLO CALCIO 3TABERNAE - HERMADA

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 206 del 20.12.2019 - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società HERMADA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errore tecnico dell'arbitro, non avendo questi tenuto conto delle ammonizioni dei calciatori comminate prima dell'interruzione della gara disputata in data 30.11.2019.

Dichiara infatti che i calciatori CALANDRINI Lorenzo (MONTELLO CALCIO) e MORELLATO Riccardo (HERMADA) l'arbitro li avrebbe dovuti espellere nella gara disputatasi il 17.12.2019, per effetto della somma di ammonizioni comminate nelle due gare. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara. In merito alla gara bisogna puntualizzare i vari accadimenti. In data 30.11.2019 si è disputata la gara in epigrafe che veniva sospesa dall'arbitro designato all'11' del secondo tempo per infortunio del medesimo sul punteggio MONTELLO CALCIO - HERMADA 1 - 1. Nel corso della gara l'arbitro ammoniva i calciatori CASSANELLI Francesco e CALANDRINI Lorenzo (MONTELLO CALCIO) e MORELLATO Riccardo (HERMADA). Ai sensi dell'art. 30 del regolamento LND, la prosecuzione della suddetta gara veniva disputata in data 17.12.2019 e terminava con i risultato MONTELLO CALCIO - HERMADA 2 - 1. Nel corso della gara l'arbitro ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari: espulso DE SANTIS Sasha (MONTELLO CALCIO) e MORELLATO Riccardo e NOCE Lorenzo (HERMADA). Con supplemento di rapporto, l'arbitro ha dichiarato che le ammonizioni effettuate dal collega nella prima partita del 30.11.2019 sono state da lui inserite erroneamente nel referto di fine gara e che quindi i sopra citati CALANDRINI Lorenzo e MORELLATO Riccardo (HERMADA) contrariamente a quanto dichiarato dalla società HERMADA, non andavano espulsi per somma di ammonizione nel corso della gara di prosecuzione del 17.12.2019 come tra l’altro effettivamente successo. Pertanto, la gara ha avuto regolare svolgimento è non è stato commesso alcun errore tecnico dall'arbitro PQM DELIBERA a) di respingere il ricorso b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: MONTELLO CALCIO - HERMADA 2 - 1. Il contributo va incamerato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it