TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE CIVILE Sentenza n. 2352/2019 pubbl. il 11/09/2019
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
STEFANIA FONTANAROSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3793/2015
TRA
- OMISSIS -, rapp.ta e difesa dall’avv. - OMISSIS - GIUSEPPE e - OMISSIS - Paola presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA CALDERISI, 3 VILLA DI BRIANO;
C.S. NEAPOLIS;
ATTORE E
CONVENUTO contumace
OGGETTO: indennizzo infortunio di gioco.
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d’udienza del 8-3-2019.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall’art. 132 cpc, come novellato dall’art. 45 comma 17 della legge 69/2009, applicabile a partire dal 04.07.2009 anche ai procedimenti in corso a tale data.
Con atto di citazione, ritualmente notificato al convenuto, - OMISSIS - GIANLUCA, premesso di essere iscritto alla società Calcio Neapolis con sede in Napoli alla via Confalone 27 e titolare della tessera n. n. 4638750 della Lega Nazionale Dilettanti; che in data 5.1.2014 , nel corso di una gara di calcio presso l’impianto sportivo “Barassi” in
Napoli, località Secondigliano, restava vittima di un infortunio sportivo, chiedeva condannarsi la società convenuta ad indennizzare le lesioni riportate.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di C.S. Neapolis, non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata.
La domanda proposta dall’attore nei confronti della convenuta deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva.
Invero, l’attore e i testi escussi hanno dichiarato che l’infortunio di cui trattasi è avvenuto durante una partita di calcio valevole per il campionato regionale di eccellenza e che il - OMISSIS - era iscritto (al momento del sinistro) alla Lega Nazionale Dilettanti (LND).
Orbene, differente è il trattamento infortunistico nel caso in cui l’infortunato è calciatore professionista o (come nel caso di specie) non professionista.
Nella prima ipotesi (calciatore professionista), i calciatori sono legati alle loro società da un contratto di lavoro subordinato, disciplinato dalla legge 91 del 1981, dalle norme codicistiche e da quelle speciali sul lavoro subordinato (come ad esempio allo Statuto dei lavoratori) nonché dai contratti collettivi, mentre nella seconda ipotesi, i non professionisti, pur potendo stabilire un compenso per lo svolgimento della loro attività sportiva, non sono legati da alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo che sia. Per questo motivo, se il professionista, in quanto lavoratore subordinato, riceve la tutela riservata ai lavoratori subordinati, il dilettante, la cui prestazione sportiva non è considerata lavorativa, non ottiene questa tutela.
Il trattamento in caso di infortunio dei non professionisti è lasciato all’autonomia dei privati. Ed invero, La Lega Nazionale Dilettanti ha stipulato una convenzione assicurativa generale con una compagnia assicurativa (obbligo introdotto a partire dal 2011), per cui con il tesseramento o con la richiesta di tesseramento, ogni calciatore che risulti idoneo all’attività sportiva (che abbia quindi ottenuto, ad inizio anno il certificato necessario per svolgere l’attività), viene automaticamente assicurato per i casi di infortunio, di modo che, dopo aver fatto la denuncia con le modalità previste nella convenzione il calciatore sarà indennizzato delle lesioni patite.
Nella fattispecie in esame, si evince, dalla documentazione allegata (cfr. copia modulo di denuncia sinistro-tesserati L.N.D.), che il tesserato (- OMISSIS - Gianluca) ha aderito alla polizza integrativa - OMISSIS - Assicurazioni e, dunque, a quest’ultima avrebbe dovuto
rivolgere le proprie pretese di indennizzo (come, peraltro, risulta aver fatto) ed in caso di mancato indennizzo, eventualmente citare in giudizio la compagnia al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti.
Peraltro, non essendoci un rapporto di lavoro con la società Neapolis, l’infortunio non può essere considerato malattia o infortunio professionale, indennizzabile dalla previdenza sociale o del quale si deve far carico la società.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata per difetto di legittimazione passiva della società convenuta.
Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della convenuta, mentre per quanto concerne le spese di ctu, esse vanno poste a carico dell’attore soccombente.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Nulla sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico di - OMISSIS - le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Aversa,03/09/2019 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Fontanarosa