C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 07/02/2020 – Delibera – 40) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. INFERNETTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GUIDI GIOVANNI FINO AL 31/03/2020 E DEL CALCIATORE ZEMA LORENZO PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 2/01/2020 (Gara: INFERNETTO CALCIO – CESANO del 21/12/2019 – Campionato Juniores Under 19 C Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

40) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. INFERNETTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GUIDI GIOVANNI FINO AL 31/03/2020 E DEL CALCIATORE ZEMA LORENZO PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 2/01/2020 (Gara: INFERNETTO CALCIO – CESANO del 21/12/2019 – Campionato Juniores Under 19 C Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo; escussi i reclamante all’udienza del 31 gennaio 2019; escusso l’arbitro sig. Francesco Dominici, alla presenza del rappresentante A.I.A.; osserva: Le difese argomentate dalla società reclamante non hanno alcuna valenza giustificatoria della condotta comportamentale dell’allenatore squalificato, né vincono la presunzione di fede di cui gode nel Codice di Giustizia Sportiva il referto arbitrale che, nel caso di specie, è stato confermato dal direttore di gara escusso in udienza il quale ha confermato – senza dubbio alcuno – l’identità dell’allenatore (e non del massaggiatore) responsabile della grave condotta che ha determinato l’impugnata squalifica. Il reclamo avverso la squalifica del calciatore, invece, è inammissibile, ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett a) del C.G.S.. Pertanto, sulla scorta di quanto precede, il provvedimento del Giudice Sportivo si ritiene legittimo anche nella misura. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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