C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 07/02/2020 – Delibera – 46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOGAROTTO ALESSIO VINCENZO FINO AL 31/12/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 2/01/2020 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – FORMIA CALCIO A.S.D. del 21/12/2019 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOGAROTTO ALESSIO VINCENZO FINO AL 31/12/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 2/01/2020 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – FORMIA CALCIO A.S.D. del 21/12/2019 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La reclamante ha inoltrato ritualmente e nei termini reclamo avverso la decisione in epigrafe adottata dal competente Giudice Sportivo con la quale è stato sanzionato il calciatore Nogarotto Alessio Vincenzo per un gesto di violenza consumata nei confronti del direttore di gara che provocava lievi lesioni accertate con referto di pronto soccorso. Deduce la società Monte San Biagio che l’Arbitro sarebbe incorso in un errore di persona in quanto il gesto di violenza, peraltro contenuto in un leggero colpo sferrato all’altezza del collo, sarebbe stato compiuto dal calciatore Lepere Francesco, schierato nella gara come portiere, e non dal Nogarotto. A sostegno prende innanzitutto spunto dal contenuto del referto di gara ove l’Arbitro afferma di aver riconosciuto il Nogarotto, che si era tolto la maglia di gioco, dalla foggia dei capelli e dalla circostanza che fosse l’unico a portare i baffi, curati e sottili; sostiene invece la reclamante, corredando le sue affermazioni con la produzione di documentazione fotografica, che anche il portiere Lepere porta abitualmente i baffi ed è estremamente somigliante con il Nogarotto. Allega infine una serie di dichiarazioni testimoniali tra cui quella del capitano della squadra, Caporiccio Mirko che indicano unanimemente come autore del fatto il Lepere. La Corte convocava il direttore di gara per un approfondimento delle circostanze in cui si erano verificati i fatti e sulle modalità del riconoscimento dell’autore del fatto. L’Arbitro confermava pienamente la dinamica dell’evento ed aggiungeva di non aver mai arbitrato prima le due squadre, di non aver mai incontrato prima al di fuori dell’evento i calciatori delle due società e di essere residente in altra provincia, ha confermato che il calciatore che lo aveva afferrato al collo procurandogli dolore non indossava la maglia e di non aver potuto vedere il numero sui pantaloncini e di averlo riconosciuto solo attraverso i tratti somatici ed, in particolare, dai capelli abbastanza lunghi e dai baffetti sottili e che il Nogarotto fosse l’unico con quelle caratteristiche fisiognomiche. Alla luce delle prove documentali prodotte dalla reclamante la Corte ritiene che il riconoscimento operato dall’Arbitro, che in quel frangente si trovava attorniato da almeno otto calciatori che protestavano vivacemente, non possa essere ritenuto pienamente attendibile. Infatti, come mostrato dalle fotografie prodotte, i due calciatori in questione, Nogarotto e Lepere, hanno una somiglianza impressionante e portano entrambi i baffi molto curati e sottili di lunghezza praticamente identica, non solo ma il Lepere era il portiere titolare e quindi può essere plausibile che o si sia tolto anch’esso la maglia, come il Nogarotto già sostituito, ovvero che il direttore di gara abbia confuso la maglia da portiere, di colore ovviamente diverso rispetto a quella dei compagni di squadra, con una felpa od una maglia personale. Ritenuto quindi come non compiutamente identificato il calciatore autore del gesto di violenza, viene in considerazione il disposto dell’articolo 5 comma 2 del CGS in quanto è già in atti la dichiarazione del capitano della squadra che identifica il calciatore Lepere come l’autore del fatto. A carico dello stesse la Corte non può applicare direttamente la sanzione disciplinare in quanto, così operando, si produrrebbe l’effetto di privare il calciatore di un grado di giudizio e della possibilità di reclamo a cui ha pieno diritto.

Gli atti vanno quindi trasmessi al Giudice Sportivo in sede per l’applicazione a carico del calciatore Lepere Francesco della sanzione ritenuta congrua e va annullata la sanzione a carico del calciatore Nogarotto estraneo ai fatti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di annullare la sanzione a carico del calciatore Nogarotto Alessio Vincenzo, trasmettendo altresì gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l’assunzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Lepere Francesco, individuato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va restituito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

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