C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 07/02/2020 – Delibera – 52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TORRI IN SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GIORGINI ROCCO FINO AL 14/02/2020, DEL MASSAGGIATORE TIBURZI ALESSANDRO FINO AL 26/02/2020 E DEL CALCIATORE CASALI FEDERICO FINO AL 30/06/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.236 LND DEL 16/01/2020 (Gara: TORRI IN SABINA – PIAZZA TEVERE del 12/01/2020 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

 

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TORRI IN SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GIORGINI ROCCO FINO AL 14/02/2020, DEL MASSAGGIATORE TIBURZI ALESSANDRO FINO AL 26/02/2020 E DEL CALCIATORE CASALI FEDERICO FINO AL 30/06/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.236 LND DEL 16/01/2020 (Gara: TORRI IN SABINA – PIAZZA TEVERE del 12/01/2020 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 76 Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, come stabilito dallo stesso art. 76 cpv 2, il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e deve poi essere depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa decisione. Nel caso in esame, la Società ricorrente ha difatti omesso di inviare il necessario preannuncio di reclamo e si è limitata soltanto ad inviare il relativo reclamo in data 20/1/20. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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