C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 301 del 21/02/2020 – Delibera – 57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ATZORI FEDERICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 C5 DEL 5/02/2020 (Gara: ATL TORMARANCIA C5 – VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL dell’1/02/2020 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.289 del 14/02/2020

 

57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ATZORI FEDERICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 C5 DEL 5/02/2020 (Gara: ATL TORMARANCIA C5 – VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL dell’1/02/2020 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.289 del 14/02/2020

L’ASD Virtus Anguillara Futsal impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Atzori Federico per quattro gare per aver, dopo la notifica del provvedimento di espulsione per condotta violenta ai danni di un calciatore avversario, rivolto ripetutamente all’arbitro espressioni gravemente offensive e colpito con un calcio un pannello di plastica infrangendolo. A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società riconosceva che il calciatore avesse proferito frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara ma non ingiuriose e pertanto chiedeva una diminuzione della sanzione. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società ricorrente, ritiene che non ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del rapporto arbitrale che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c.g.s.), emerge che al 30° minuto della seconda frazione di gioco il calciatore Aztori Federico, veniva espulso per condotta violenta ai danni di un calciatore avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto rivolgeva, reiteratamente, frasi ingiuriose ed offensive all’indirizzo dell’arbitro; contemporaneamente, uscendo dal terreno di gioco, colpiva con un violento calcio un pannello di plexigas collocato ai bordi del campo di gioco, frantumandolo in più parti; reiterava le offese all’arbitro, anche, al termine della gara. Alla luce di ciò, la sanzione irrogata dal giudice di primo grado appare congrua, mentre non hanno fondamento le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente nella propria memoria difensiva. Pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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