C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 301 del 21/02/2020 – Delibera – 59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. LUCKY JUNIOR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.260 LND DEL 30/01/2020 (Gara: LUCKY JUNIOR – REAL MARINO del 26/01/2020 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.289 del 14/02/2020

59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. LUCKY JUNIOR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.260 LND DEL 30/01/2020 (Gara: LUCKY JUNIOR – REAL MARINO del 26/01/2020 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.289 del 14/02/2020

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini, la società Lucky Junior impugnava le decisioni del competente Giudice Sportivo, che aveva irrogato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Assume la reclamante che l’Arbitro della Gara aveva sospeso l’incontro a seguito di incidenti verificatisi in campo ed in tribuna che avevano visto dapprima il calciatore Leonardo Tuzi della società Real Marino, espulso, sferrare un calcio all’altezza della spalla del direttore di gara attingendolo di striscio, poi un sostenitore della stessa società colpire con un pugno al volto il padre del proprio calciatore Cesaretti il quale si spostava verso la rete di recinzione, aggrappandosi alla stessa, per sincerarsi delle condizioni del padre e veniva a diverbio con i tifosi avversari e veniva quindi espulso e quindi l’Arbitro decretare anticipatamente la fine dell’incontro. Assumeva altresì che l’Arbitro aveva riconsegnato al termine dell’incontro la distinta di gara contenente i provvedimenti disciplinari adottati a carico del Cesaretti, espulsione, e di altri quattro calciatori, ammonizione. Lamentava che, invece, nel referto di gara l’Arbitro aveva inserito l’espulsione di altri quattro giocatori e precisamente il n. 13 Cammarata Andrea, 25 Betti Leonardo, 99 Frau Alessandro e 9 Di Tommaso Luca, poi corretto quest’ultimo con successivo supplemento con il numero 69 Maggi Daniele, ai quali non solo non aveva mostrato il cartellino rosso, ma la cui espulsione non era stata comunicata né al capitano né al dirigente accompagnatore, né appunto inserita nella distinta di gara consegnata al proprio dirigente a fine gara. Richiedeva quindi la revisione della decisione impugnata con l’attribuzione della vittoria per 3 a 0 od, in subordine, l’irrogazione della perdita della gara ad entrambe le società. Dalla lettura degli atti e del reclamo ritiene la Corte che emergano effettivamente delle incongruenze la più macroscopica delle quali è data dalla totale omissione delle espulsioni ulteriori, rispetto a quella del calciatore Cesaretti, comminate in unico contesto al 39’ del secondo tempo, a carico di quattro calciatori della reclamante. Infatti non è ben comprensibile perché l’Arbitro abbia totalmente omesso di comunicare tale provvedimento disciplinare, che ha dato luogo alla sospensione anticipata dell’incontro, al capitano della squadra od al dirigente accompagnatore od, infine, non l’abbia nemmeno riportate nella distinta di gara consegnata al dirigente accompagnatore della reclamante al termine dell’incontro, nell’apposita sezione prevista nella distinta stessa. Se si può spiegare ed è anzi non infrequente che l’Arbitro in determinate circostanze, all’atto della sospensione di una gara, non palesi con il cartellino rosso le espulsioni comminate, per tutelare la propria ed altrui incolumità e per non esacerbare ulteriormente situazioni già pericolose, non si comprende perché, una volta sospesa la gara e guadagnati gli spogliatoi, trascorso un apprezzabile lasso di tempo l’Arbitro abbia omesso di riportare le sue decisioni nella distinta consegnata alla squadra e non abbia sentito il dovere di esplicitare le sue decisioni disciplinari al dirigente che si era portato in loco per ritirare i documenti d’identità ed appunto la distinta. Comportamento tanto più anomalo se si consideri che i calciatori in questione, considerati espulsi dal campo dall’Arbitro, avrebbero dovuto scontare una giornata di squalifica per automatismo, senza aver avuto alcuna contezza di tale decisione disciplinare e con il rischio che, in caso di gare da disputare prima dell’emissione del comunicato, avrebbero partecipato alla gara in posizione irregolare. Ciò detto appare necessario che sugli avvenimenti indaghi la Procura Federale, a cui vanno trasmessi gli atti, per verificare: a) l’esatta dinamica degli occorsi; b) se effettivamente i calciatori indicati dall’Arbitro come espulsi dal campo abbiano messo in atto i comportamenti loro addebitati e riportati nel referto, c) quali siano stati i motivi per cui l’Arbitro non abbia inserito nel rapportino di fine gara il nominativo dei quattro calciatori ulteriormente espulsi, oltre al nominativo del Cesaretti che ha invece regolarmente inserito. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

 

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