C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 28/02/2020 – Delibera – 58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MARIELLO MASSIMILIANO PER 3 GARE E DEL CALCIATORE TOSCHEI DANIELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.198 C5 DEL 5/02/2020 (Gara: GAP SSD ARL – VIRTUS SAN GIUSTINO del 3/02/2020 – Campionato Juniores C5 Fascia B Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.289 del 14/02/2020

58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MARIELLO MASSIMILIANO PER 3 GARE E DEL CALCIATORE TOSCHEI DANIELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.198 C5 DEL 5/02/2020 (Gara: GAP SSD ARL – VIRTUS SAN GIUSTINO del 3/02/2020 – Campionato Juniores C5 Fascia B Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.289 del 14/02/2020

La Gap SSD a r.l., impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale venivano squalificati per tre gare sia l’allenatore Mariello Massimiliano che il calciatore Toschei Daniele, per aver, il primo, rivolto, reiteratamente, all’arbitro espressioni offensive ed il secondo minacce ed offese allo stesso, dopo la notifica del provvedimento di espulsione. A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società negava che sia l’allenatore che il calciatore avessero offeso e minacciato il direttore di gara e pertanto chiedeva una diminuzione della sanzione per entrambi. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società ricorrente, ritiene che non ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del rapporto arbitrale che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c.g.s.), emerge quanto segue: al 27° minuto della seconda frazione di gioco il calciatore della squadra ospitante Toschei Daniele, veniva espulso per condotta violenta ai danni di un calciatore avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione, il predetto proferiva espressioni minacciose ed offensive all’indirizzo dell’arbitro, espressioni che reiterava al termine della gara; al 29° minuto del secondo tempo l’allenatore sempre della squadra ospitante (Mariello Massimiliano), veniva espulso per aver rivolto all’arbitro numerose offese, che reiterava alla notifica del provvedimento di espulsione. Chiarito ciò, va preliminarmente evidenziato che è inammissibile il ricorso in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Mariello ai sensi dell’art. 137, comma 3 del c.g.s.; relativamente alla sanzione irrogata a carico del calciatore Toschei, essa appare congrua e meritevole di conferma alla luce delle azioni poste in essere dallo stesso. Pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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