C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 338 del 16/06/2020 – Delibera – 66) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S. SAN LORENZO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VEZZA MAURIZIO FINO AL 31/03/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARPINO ERNESTO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.286 LND DEL 13/02/2020 (Gara: SAN LORENZO A.S.D. – FONDI CALCIO del 9/02/2020 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.309 del 28/02/2020

 

66) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S. SAN LORENZO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VEZZA MAURIZIO FINO AL 31/03/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARPINO ERNESTO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.286 LND DEL 13/02/2020 (Gara: SAN LORENZO A.S.D. – FONDI CALCIO del 9/02/2020 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.309 del 28/02/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società San Lorenzo Asd proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal giudice di prime cure come riportate in epigrafe. Nel proprio scritto difensivo provvedeva a ricostruire i singoli fatti di gara dividendoli per separati punti difensivi. Per quanto riguarda il proprio calciatore Carpino la difesa della società reclamante evidenzia come il calciatore abbia sempre avuto nel corso della sua lunga carriere un comportamento irreprensibile e che nella circostanza abbia soltanto chiesto al direttore di gara, civilmente e con garbo, il motivo per cui abbia accettato di dirigere la sfida in questione essendo originario di Fondi, squadra avversaria della reclamante e che pertanto la sua protesta seppur vibrante mai avrebbe sfociata in comportamenti poco rispettosi del direttore di gara. Per quanto concerne il dirigente Vezza, la difesa del San Lorenzo pone l’accento sulla casualità di come si sarebbe verificato il gesto dello schizzo d’acqua lanciato addosso all’arbitro. Infatti il dirigente in questione, entrato sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato con acqua e ghiaccio, avrebbe involontariamente attinto la divisa dell’arbitro che nel frangente si era avvicinato al calciatore soccorso.

Per ultimo viene analizzato il motivo dell’ammenda di € 250, del tutto spropositata e per i reclamanti non giustificata in quanto ciò che viene descritto dall’arbitro non può in nessun modo essere addebitato a tesserati del San Lorenzo. La Corte, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che le sanzioni inflitte al dirigente Sig. Maurizio Vezza ed al calciatore Carpino Ernesto siano giuste e proporzionate a quanto verificatosi e che il comportamento di entrambi, descritto in maniera dettagliata dal direttore di gara nel referto, debba essere giustamente censurato così come correttamente deciso dal giudice sportivo. Il Carpino dall’alto della sua esperienza non avrebbe dovuto avvicinarsi al direttore di gara e tanto meno spingerlo con la spalla, ed il Vezza ha posto in essere un comportamento reiterato assolutamente non tollerabile. Alla luce di quanto descritto nel reclamo prodotto dalla società San Lorenzo sembra potersi ridurre lievemente l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad Euro 150,00 confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

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