C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 349 del 26/06/2020 – Delibera – 65) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FOOTBALL CLUB SUPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.41 SGS DEL 13/02/2020 (Gara: CITTA DI VALMONTONE – FOOTBALL CLUB SUPINO del 2/02/2020 – Campionato Under 15 Provinciali Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020

65) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FOOTBALL CLUB SUPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.41 SGS DEL 13/02/2020 (Gara: CITTA DI VALMONTONE – FOOTBALL CLUB SUPINO del 2/02/2020 – Campionato Under 15 Provinciali Frosinone)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentiti i reclamanti, osserva: il reclamante impugna la delibera del Giudice di primo grado, ritenendola sostanzialmente errata perché, correttamente, la società reclamante “non riteneva di dover seguire una procedura di preannuncio di ricorso in quanto non si vede a cosa dovevamo ricorrere”. La tesi sostenuta dalla società reclamante Football Club Supino è destituita di ogni fondamento e, pertanto, il reclamo deve essere rigettato in quanto il Giudice di primo grado ha correttamente deliberato l’inammissibilità del reclamo, per omessa comunicazione del preannuncio di questo alla controparte ex art.67, co. 1 C.G.S.. Infatti la Società reclamante, anche nel giudizio di appello, non ha fornito alcuna prova in tal senso. Pertanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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