C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 349 del 26/06/2020 – Delibera – 68) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ANZIO CALCIO 1924 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.146 SGS DEL 21/02/2020 (Gara: ANZIO CALCIO 1924 – FONDI CALCIO del 2/02/2020 – Campionato Under 15 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020

68) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ANZIO CALCIO 1924 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.146 SGS DEL 21/02/2020 (Gara: ANZIO CALCIO 1924 – FONDI CALCIO del 2/02/2020 – Campionato Under 15 Regionale Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva: il reclamante impugna la deliberazione del primo giudice sostanzialmente perché la dichiarazione del Luogotenete dei CC Michelangelo Nania, C.te della Stazione di Monte San Biagio, dalla quale si evinceva l’evento impeditivo (guasto dell’auto su cui viaggiava il Dirigente Ciarlone in possesso dei documenti dei tesserati), siccome redatta “libero dal servizio”, non poteva attribuirsi l’efficacia di atto pubblico proveniente da pubblico ufficiale. Le censura mossa non può essere condivisa e, pertanto, il reclamo deve essere rigettato. Gli Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziari e di Pubblica Sicurezza, come noto, rivestono tale qualifica anche quando non sono in servizio. Pertanto, eventuali documenti/informative attestanti fatti accaduti alla loro presenza, fanno piena prova fino a querela di falso. Per tale ragione, correttamente, il Giudice Sportivo ha ritenuto provato il fatto impeditivo alla disputa della gara ordinando la ripetizione.

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