C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 10/07/2020 – Delibera – 70) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PICCONI ALESSANDRO FINO AL 20/03/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI MANCINI MICHELE FINO AL 20/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 20/02/2020 (Gara: VIS SUBIACO – ATLETICO VESCOVIO del 16/02/2020 – Campionato Under 17 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020

 

70) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PICCONI ALESSANDRO FINO AL 20/03/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI MANCINI MICHELE FINO AL 20/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 20/02/2020 (Gara: VIS SUBIACO – ATLETICO VESCOVIO del 16/02/2020 – Campionato Under 17 Regionale Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020

Il direttore di gara sospendeva l’incontro in epigrafe al 29’ minuto del primo tempo. Riferisce l’Arbitro che dopo aver notificato l’espulsione ad un calciatore della Vis Subiaco ed uno dell’Atletico Vescovio per reciproche scorrettezze, penetrava nel terreno di gioco il massaggiatore della Vis Subiaco che veniva a confronto verbale con un calciatore della squadra avversaria e poi con lo stesso direttore di gara, venendo espulso unitamente al dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società per comportamento non regolamentare. A seguito elle espulsioni comminate l’Arbitro veniva attorniato da alcuni calciatori della squadra di casa che protestavano vivacemente e ritenendo di non essere più in condizioni di gestire la situazione e temendo per la propria incolumità, decideva di sospendere definitivamente l’incontro. Il Giudice Sportivo con la decisione impugnata, dopo aver descritto i fatti riportati nel referto arbitrale, decideva di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3 alla Vis Subiaco, di inibire i dirigenti della Vis Subiaco, Proietti Mancini Michele e Picconi Alessandro sino al 20-3-2020 e di squalificare i due calciatori espulsi, Proietti Mancini Valerio della Vis Subiaco e Mihali Lorenzo dell’Atletico Vescovio, per due gare. Impugna la delibera la società Vis Subiaco che rileva come non sussistessero le condizioni per la sospensione della gara in quanto l’Arbitro ben avrebbe potuto padroneggiare la situazione chiedendo ausilio ai due capitani, anche in considerazione del fatto che non sono riportati particolari comportamenti violenti e minacciosi da parte dei calciatori della squadra ospitante, né risulta assunto in concreto alcun provvedimento disciplinare nei loro confronti. Chiede altresì la riduzione dell’inibizione comminata ai due dirigenti. Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del reclamo in relazione alle sanzioni comminate ai due dirigenti. Infatti il comunicato ufficiale con il quale sono state inflitte le sanzioni, inibizione sino al 20-3-2020, risulta pubblicato il 20-2-2020 e quindi la durata complessiva delle stesse è stata di 29 giorni. A mente dell’articolo 137 comma 3 lettera B del CGS non sono reclamabili le sanzioni dell’inibizione a carico dei dirigenti fino ad un mese e quindi la società non poteva impugnare le sanzioni dei due dirigenti che non hanno superato tale limite minimo. Nel resto il reclamo va accolto. In effetti non risulta dal referto di gara che si siano verificati fatti che portassero senza alternativa alla sospensione della gara, misura possibile ma estrema per la quale debbono sussistere i requisiti previsti dal regolamento. In particolare, prima di arrivare a tale decisione, l’Arbitro deve mettere in atto tutta una serie di comportamenti ed azioni volte a riportare l’ordine sul terreno di gioco, atti e provvedimenti che, nella fattispecie sono risultati del tutto assenti, non avendo nemmeno il direttore di gara adottato i provvedimenti immediati ed usuali, primo fra tutti quello di richiamare il capitano della squadra per essere confortato nel tentativo di ristabilire l’ordine nei confronti dei compagni di squadra. La gara va quindi annullata disponendone la ripetizione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, ordinando la ripetizione della gara. Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente le altre decisioni impugnate, ai sensi dell’art.137, comma 3 – lett. B del C.G.S.. Il contributo va restituito.

 

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