C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 10/07/2020 – Delibera – 76) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. AFFILE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.82 LND DEL 27/02/2020 (Gara: AFFILE – POL.CASTEL MADAMA del 22/02/2020 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

 

76) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. AFFILE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.82 LND DEL 27/02/2020 (Gara: AFFILE – POL.CASTEL MADAMA del 22/02/2020 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento di perdita della gara assumendo che l’arbitro non possa essere stato colpito da un oggetto proveniente dagli spalti in quanto troppo lontano da essi al momento dei fatti. Negli atti di gara, che, come noto ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, l’arbitro ha chiaramente e univocamente rilevato di esser stato colpito al collo da un oggetto di piccole dimensioni lanciato dalla tribuna occupata dalla società Affile che gli provocava forte dolore e che, non essendo nelle condizioni di proseguire la gara, ne determinava la sospensione. Le deduzioni avanzate dalla reclamante non appaiono sorrette da adeguato apparato probatorio, non risultando certamente riferibili alla gara e al momento di cui trattasi le fotografie depositate: esse, pertanto, non sono in grado di superare il valore fidefacente del referto di gara. La decisione del Giudice di prime cure, quindi, appare corretta e deve essere confermato il provvedimento di perdita della gara a carico della società reclamante. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

 

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