C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 361 del 17/07/2020 – Delibera – 73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALI DI ROMA CON C.U. N.99 C5 DEL 26/02/2020 (Gara: ARCA POLISPORTIVA – COLLI ALBANI CALCIO A 5 del 21/02/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALI DI ROMA CON C.U. N.99 C5 DEL 26/02/2020 (Gara: ARCA POLISPORTIVA – COLLI ALBANI CALCIO A 5 del 21/02/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società ASD Colli Albani proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara; in particolar modo la reclamante, preliminarmente, evidenziava nel proprio scritto difensivo che l’atmosfera trovata al loro arrivo al campo era già particolare in quanto presente un numero di poliziotti e di mezzi, considerato abnorme per una partita di serie D di calcio a 5. Non solo, veniva altresì evidenziato che il direttore di gara designato per dirigere l’incontro era lo stesso della settimana precedente. In merito ai fatti di cui alla sanzione comminata, imputabile ad una rissa tra i componenti di entrambe le squadre, nella ricostruzione fatta dalla reclamante emergerebbero del caso responsabilità di entrambe le compagini presenti sul terreno di gioco e non solo della ASD Colli Albani. Tutto quanto sopra descritto veniva ribadito in sede di audizione dalla stessa società che chiedeva pertanto la possibilità di proseguire la gara per i minuti rimanenti ovvero, in subordine, di assegnare la sconfitta ad entrambe le società, in quanto responsabili allo stesso modo, ai sensi di quanto previsto dall’art.10, comma 3 del C.G.S.. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il verbale di audizione, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo. Quest’organo giudicante difatti ritiene che quanto riportato nel supplemento di referto dal direttore di gara, chiaro e dettagliato nei contenuti e nella sequenza temporale, nonché preciso nell’individuare come partecipanti alla rissa calciatori di entrambe le squadre, e non solo calciatori tesserati per la società ASD Colli Albani (“all’improvviso si è scatenata una rissa generale tra i vari calciatori che mi ha costretto a sospendere l’incontro definitivamente”), permette di ricostruire con precisione quanto accaduto e pertanto ritiene che la responsabilità di quanto accaduto sul terreno di gioco, tanto grave da far giustamente sospendere l’incontro al direttore di gara, sia da attribuire ad entrambe le società, indipendentemente dal numero di calciatori poi squalificati di una o dell’altra squadra. Tutto ciò premesso pertanto, questa Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il punteggio di 0 – 6. Il contributo va restituito.

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