C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 361 del 17/07/2020 – Delibera – 78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SPORTING ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATI FABIO FINO AL 20/03/2020, A CARICO DEL DIRIGENTE QUARANTA GIUSEPPE FINO AL 6/03/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZI SIMONE PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.82 LND DEL 27/02/2020 (Gara: SPORTING ARICCIA – LIBERI NANTES A.S.D. del 22/02/2020 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SPORTING ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATI FABIO FINO AL 20/03/2020, A CARICO DEL DIRIGENTE QUARANTA GIUSEPPE FINO AL 6/03/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZI SIMONE PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.82 LND DEL 27/02/2020 (Gara: SPORTING ARICCIA – LIBERI NANTES A.S.D. del 22/02/2020 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società Sporting Ariccia proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal giudice di prime cure come riportate in epigrafe. Nel proprio scritto difensivo la reclamante provvedeva a ricostruire quanto accaduto sul terreno di gioco evidenziando che a parer loro il direttore di gara non abbia avuto la serenità giusta per valutare quanto capitato. In particolare per quanto attiene ai comportamenti dei due dirigenti coinvolti, Rosati e Quaranta, entrambi non avrebbero nè avvicinato né tantomeno offeso il direttore di gara. Il calciatore Palazzi Simone non si sarebbe mai permesso di rivolgere insulti di stampo razziale ad un avversario ed il pubblico presente, peraltro genitori di ragazzi che avevano terminato l’incontro sul campo vicino, seppure abbia rivolto apprezzamenti polemici sull’operato dell’arbitro non sarebbe mai trasceso in comportamenti o frasi di stampo razzista. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo nonché la comunicazione inviata a mezzo posta elettronica dal Presidente della Liberi Nantes, ritiene preliminarmente inammissibile il reclamo avverso le inibizioni comminate ai dirigenti Rosati e Quaranta in quanto inferiori al mese. Per quanto concerne il calciatore Palazzi Simone ritiene che quanto riportato nel referto dal direttore di gara sia corretto nel riportare quanto accaduto e pertanto la sanzione comminata dal giudice sportivo vada confermata. La misura dell’ammenda, comminata in base al comportamento scorretto e reiterato tenuto dal pubblico presente dello Sporting Ariccia, anche alla luce della comunicazione inviata dal Presidente della Liberi Nantes possa essere lievemente ridotta. Tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alle squalifiche a carico dei dirigenti Fabio Rosati e Giuseppe Quaranta. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 150,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it