C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 362 del 24/07/2020 – Delibera – 80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FUTSAL ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SCORPIONI ANDREA PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE FERRACCIOLI ANDREA FINO AL 30/09/2020, A CARICO DEI CALCIATORI NOTARNICOLA MICHELE E BERTINI NICO PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE BORIELLO DANILO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 C5 DEL 4/03/2020 (Gara: FUTSAL ACADEMY – LA PISANA CALCIO A 5 del 29/02/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie C2 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

 

80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FUTSAL ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SCORPIONI ANDREA PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE FERRACCIOLI ANDREA FINO AL 30/09/2020, A CARICO DEI CALCIATORI NOTARNICOLA MICHELE E BERTINI NICO PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE BORIELLO DANILO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 C5 DEL 4/03/2020 (Gara: FUTSAL ACADEMY – LA PISANA CALCIO A 5 del 29/02/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie C2 Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società Futsal Academy proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante, preliminarmente, teneva ad evidenziare il particolare clima che si era venuto a creare al centro sportivo causa comportamenti scorretti e da subito sopra le righe dei sostenitori della squadra avversaria che, giunti all’impianto sportivo in numero cospicuo, fin dall’inizio davano vita a comportamenti offensivi ed intimidatori nei confronti dei calciatori della compagine di casa. A causa di ciò dovevano intervenire da subito circa dieci agenti di polizia. Per tutta la durata dell’incontro i sostenitori della Pisana C5 insultavano e minacciavano gli avversari e lo stesso direttore di gara. Per quanto attiene alle squalifiche inflitte ai propri calciatori ed al proprio allenatore la Futsal Academy ribadisce che quanto verificatosi è stato dovuto al pesante clima generato dai sostenitori della squadra avversaria e che i propri calciatori hanno soltanto protestato, seppur in maniera vibrante e con qualche espressione sopra le righe, senza mai compiere atti violenti o eccessivi nei confronti dell’arbitro e degli avversari. In estremo subordine la Futsal Academy richiedeva che le squalifiche comminate a giornata venissero trasformate a tempo. Tutto quanto sopra descritto veniva ribadito in sede di audizione. La scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto ed il supplemento, il verbale di audizione ritiene di accogliere parzialmente il reclamo. Preliminarmente ritiene non accoglibile la richiesta relativa alla trasformazione delle squalifiche comminate “a giornate” in “a tempo”. Nel merito si ritiene che le squalifiche inflitte all’allenatore Scorpioni ed ai calciatori Borriello e Ferraccioli siano corrette ed adeguate ai comportamenti tenuti a fine gara e peraltro dettagliatamente descritti dal direttore di gara. Alla luce di quanto accaduto si ritiene che possano essere lievemente ridotte le squalifiche comminate ai calciatori Notarnicola e Bertini. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Notarnicola Michele e Bertini Nico a 3 gare. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituita.

 

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