C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 363 del 31/07/2020 – Delibera – 74) RECLAMO PROPOSTO DALLE SOCIETÁ S.S.D. POLISPORTIVA DE ROSSI ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI LA CIVITA MATTIA, CAMARDA LORENZO, ALESSANDRI ALESSIO, PIRAS ALESSIO E GIACOMINI ALESSIO PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 5/03/2020 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI – COLLEFERRO CALCIO del 29/02/2020 – Campionato Under 16 Regionali Maschili) 75) RECLAMO PROPOSTO DALLE SOCIETÁ S.S.D. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CATRACCHIA VALERIO, SERAFINI TOMMASO, RAMACCI CRISTIAN, PAPA LUCA E SATTA LEONARDO GIOVANNI PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 5/03/2020 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI – COLLEFERRO CALCIO del 29/02/2020 – Campionato Under 16 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

 

74) RECLAMO PROPOSTO DALLE SOCIETÁ S.S.D. POLISPORTIVA DE ROSSI ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI LA CIVITA MATTIA, CAMARDA LORENZO, ALESSANDRI ALESSIO, PIRAS ALESSIO E GIACOMINI ALESSIO PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 5/03/2020 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI – COLLEFERRO CALCIO del 29/02/2020 – Campionato Under 16 Regionali Maschili) 75) RECLAMO PROPOSTO DALLE SOCIETÁ S.S.D. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CATRACCHIA VALERIO, SERAFINI TOMMASO, RAMACCI CRISTIAN, PAPA LUCA E SATTA LEONARDO GIOVANNI PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 5/03/2020 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI – COLLEFERRO CALCIO del 29/02/2020 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

L’arbitro della gara in epigrafe riportava nel suo referto che al 26’ del secondo tempo a seguito della segnatura di una rete su punizione da parte della squadra del Colleferro, a seguito di una punizione diretta concessa per fallo di mano del portiere del De Rossi che era uscito dall’area di rigore con il pallone in mano per sincerarsi delle condizioni di un compagno di squadra rimasto a terra infortunato, si scatenava una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre tra i quali riconosceva cinque calciatori del Colleferro, identificati nei numeri 2, 8, 9, 10 e 13 e cinque del De Rossi, identificati nei numeri 3, 5, 7, 8 e 9. La gara veniva interrotta definitivamente al 27’ del secondo tempo per mancanza del numero minimo di calciatori per entrambe le squadre. Il direttore di gara aggiungeva di aver notificato l’espulsione solo ai calciatori numeri 7, 8 e 9 della società De Rossi e 2 e 9 della società Colleferro, riportando poi i nominativi sul rapportino di fine gara consegnato ai dirigenti. A seguito di quanto riportato nel rapporto il Giudice Sportivo addebitava la responsabilità della mancata conclusione dell’incontro ad entrambe le squadre e comminava di conseguenza la punizione sportiva della perdita della gara oltre alle sanzioni disciplinari accessorie a carico delle società e la squalifica dei tesserati coinvolti. Nella parte motiva della delibera il Giudice di prime cure dava conto delle espulsioni comminate dall’Arbitro ed aggiungeva che la gara era stata sospesa al 27’ del secondo tempo per rissa in quanto, testualmente, (l’Arbitro) valutava che non sussistessero più le condizioni ambientali e pertanto decideva di sospendere definitivamente la gara”. Avverso la delibera reclamano entrambi le società. Il Colleferro Calcio lamentava l’illegittimità delle espulsioni dei propri calciatori in quanto a seguito di una segnatura da parte della propria squadra si era ingenerato in effetti un parapiglia causato dai calciatori e dirigenti del De Rossi che, dalla panchina, erano entrati in campo e si erano scagliati contro i calciatori avversari rei solo di stare ad esultare sotto la tribuna dove erano assiepati i propri sostenitori. Sottolineava come l’Arbitro non avesse identificato alcuno tra i propri calciatori e, di conseguenza. l’espulsione del capitano fosse stata comminata solo per responsabilità oggettiva. La Pol. De Rossi impugnava la delibera asserendo che non vi sarebbe stato alcun parapiglia ma solo un colpo subito da un proprio calciatore che si era avvicinato ai calciatori del Colleferro che esultavano, insieme ai lori tifosi, in maniera assolutamente antisportiva, mettendo in pericolo la propria incolumità in quanto si erano aggrappati alla rete di recinzione del terreno di gioco, insieme ad alcuni loro sostenitori, rete che minacciava di cedere totalmente. Riferivano come gli avvenimenti fossero durati pochi secondi durante i quali il direttore di gara non aveva potuto identificare alcuno e come non sussistessero le condizioni per la conclusione anticipata dell’incontro anche perché in nessun modo era stata mai messa in pericolo l’incolumità dell’Arbitro. In sede di audizioni le società si riportavano sostanzialmente ai loro scritti difensivi ed il rappresentante della Pol. De Rossi sottolineava come il proprio calciatore Camarda n. 7, elencato tra gli espulsi, fosse stato già sostituito e sedesse in panchina, circostanza peraltro evidenziata anche dal Giudice Sportivo nelle motivazioni della decisione. Ritiene la Corte che il reclamo della Pol. De Rossi vada accolto e vada invece respinto quello del Colleferro Calcio con la seguente motivazione. Il direttore di gara non ha mai affermato nel suo referto che la situazione in campo fosse divenuta per lui incontrollabile e di essere quindi stato costretto a sospendere la gara per la rissa in atto. Invero l’Arbitro riferisce di un parapiglia accesosi a seguito della segnatura di una rete del Colleferro, nella zona sottostante le tribune, parapiglia durato pochi secondi in quanto tutta la vicenda, dalla rete alla sospensione, si è svolta in un minuto, dal 26’ (segnatura della rete) al 27’ (sospensione della gara). Riferisce inoltre di aver identificato con certezza cinque calciatori del Colleferro e cinque del De Rossi determinandosi quindi a sospendere la gara non già per la rissa, che era già rientrata ed era cessata, ma per la mancanza di numero legale dei calciatori. In verità l’Arbitro non afferma che tale carenza fosse a carico di entrambe le squadre ma si limita solo a rilevarla non specificando se riguardasse tutte e due o solo il Colleferro. Nell’analisi del rapporto è emerso che il calciatore Camarda era già stato sostituito ma può sicuramente essere stato partecipe al parapiglia in quanto rimasto in panchina e, come viene sottolineato nel referto, all’evento hanno partecipato dirigenti e calciatori in panchina del De Rossi. Le allegazioni delle due società non valgano a smentire il rapporto di gara, assolutamente chiaro e circostanziato, e non possono essere assunti a prova i file video prodotti dal De Rossi in quanto non ci si trova nelle condizioni previste dal regolamento per tali produzioni probatorie di parte. Emerge quindi dall’esame del referto, fonte di prova privilegiata, la conclusione che la gara venne sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori da parte della società Colleferro che sarebbe rimasto in campo, a seguito delle cinque espulsioni comminate, con soli sei calciatori, mentre tale carenza non si sarebbe verificata a carico del De Rossi, che avrebbe avuto ancora sette calciatori in campo e quindi avrebbe potuto proseguire l’incontro. Di conseguenza va annullata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Polisportiva De Rossi mentre va confermata solo a carico del Colleferro Calcio. Vanno respinti i gravami avverso tutte le altre decisioni disciplinari in quanto o inammissibili poiché contenute nel minimo reclamabile od infondati quanto alla sanzione pecuniaria a carico di entrambe le società stante la partecipazione collettiva al parapiglia più volte descritto. Tutto ciò premesso la Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo proposto dalla società Polisportiva De Rossi ARL, annullando la decisione della punizione sportiva della perdita della gara nonché l’ammenda di Euro 100,00. Di respingere il reclamo proposto dalla società Colleferro Calcio, confermando la decisione della punizione sportiva della perdita della gara nonché dell’ammenda di Euro 100,00. Di dichiarare altresì inammissibili i reclami di entrambe le società, relativamente alle squalifiche a carico dei rispettivi calciatori. Il contributo va restituito alla sola società SSD Polisportiva De Rossi ARL.

 

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