C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 366 del 02/10/2020 – Delibera – 59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. LUCKY JUNIOR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.260 LND DEL 30/01/2020 (Gara: LUCKY JUNIOR – REAL MARINO del 26/01/2020 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.365 del 18/09/2020

59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. LUCKY JUNIOR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.260 LND DEL 30/01/2020 (Gara: LUCKY JUNIOR – REAL MARINO del 26/01/2020 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.365 del 18/09/2020

Con ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°301 del 21 febbraio 2020, la scrivente Corte rimetteva gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per avviare indagini sulla gara in epigrafe, con particolare riferimento alle modalità con le quali l'arbitro aveva deciso la sospensione della stessa. In sostanza la Corte richiedeva di accertare se effettivamente la gara in questione fosse stata sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori da parte della società Lucky Junior ovvero per le intemperanze messe in opera da entrambe le squadre, portando il direttore di gara alla constatazione dell'impossibilità di proseguire la gara in sicurezza. La Procura Federale ha trasmesso la propria approfondita relazione in merito ai fatti dalla quale si può evincere che i calciatori indicati dall'arbitro nel referto di gara non avevano effettivamente messo in atto alcun comportamento scorretto ma avevano invece partecipato attivamente a riportare alla ragione il compagno di squadra Cesaretti che si era portato verso la rete di recinzione nel tentativo di scavalcarla avendo visto il padre a terra a seguito dei colpi ricevuti da un sostenitore della squadra avversaria. Nella relazione si evidenzia altresì che l'arbitro, interpellato ritualmente dalla Procura Federale, non è stato in grado malgrado non fosse trascorso un così ampio lasso di tempo e l'attività sportiva fosse stata interrotta per le note vicende relative al Covid-19, di ricordare praticamente nulla della gara trincerandosi dietro una serie ripetuta di non ricordo. Ciò detto appare evidente che, in effetti, al momento della sospensione della gara si fosse creato sul terreno di gioco un clima incandescente e incompatibile con la prosecuzione della stessa, ma la responsabilità non può essere ascritta esclusivamente alla società Lucky Junior ma va senz'altro addebitata ad entrambe le squadre che hanno messo in atto un inizio di rissa generale oltre che vari comportamenti scorretti di singoli tesserati. Consegue quindi la punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società, e non solo del Lucky Junior come deliberato in prime cure dal Giudice Sportivo Territoriale competente. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, di irrogare ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 – 3. Il contributo va restituito.

 

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