C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 254 del 24/01/2020 – Delibera – 49) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZAMPORLINI MARCO, PRESIDENTE DELLA ASD FOOTBALL RIETI 1936, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART.38 COMMA 1 DELLA NOIF, ART. 33 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E IN RELAZIONE ALL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS, A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD FOOOTBALL RIETI 1936 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020

 

49) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZAMPORLINI MARCO, PRESIDENTE DELLA ASD FOOTBALL RIETI 1936, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART.38 COMMA 1 DELLA NOIF, ART. 33 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E IN RELAZIONE ALL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS, A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD FOOOTBALL RIETI 1936 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto “Accertamento dell’attività di allenatore svolta dal Sig. Salvini Stefano, tesserato per la Società Piazza Tevere per la stagione sportiva 18-19, svolgerebbe anche la funzione di istruttore di scuola calcio presso la Società Asd Football Rieti”, con la quale veniva segnalata la violazione dell’obbligo che fa divieto al tecnico abilitato di svolgere nella medesima stagione sportiva attività per più di una società. La Procura considerata l’attività di indagine è emerso che il Sig. Stefano Salvini era allenatore di base della società ASD Football Rieti 1936 e contemporaneamente in detta segnalazione si assumeva che il tecnico avesse svolto all’interno della società ASD Piazza Tevere il ruolo di responsabile della 1° squadra. Per tale motivo avendo il predetto tecnico, allenatore di base all’epoca dei fatti non tesserato per la società ASD Football Rieti1936 in argomento, violato le norme regolamentari di cui all’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione agli artt. 37 comma 1; 33, comma 1 e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento all’art.38 comma 1 e 4 della NOIF ammetteva i fatti in contestazione precisando che prestava la propria collaborazione a titolo assolutamente gratuito a favore della Società Asd Football Rieti 1936. Per tanto tra il Sig. Stefano Salvini e la Società ASD Piazza Tevere è stato raggiunto un accordo ex art. 32 sexies, comma 1 del CGS non essendo più esercitabile alcuna azione disciplinare nei confronti dei medesimi. Il Presidente della ASD Football Rieti 1936 Zamporlini Marco nella stagione 2018/2019 e la Società Asd Football Rieti 1936 non hanno svolto attività difensive. La Procura ritenuto che dalla attività istruttoria compiuta emerge quanto sopra descritto deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Zamporlini Marco per violazione dell’art. 1 bis comma 1, del CGS in relazione all’art. 38 comma 1 della NOIF ed in riferimento all’art. 33 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico mentre per la Società ASD Football Rieti 1936 per violazioni regolamentari a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale presso la Sede del Comitato Regionale Lazio per il giorno 16.01.2020, era presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, mentre per i deferiti nessuno è comparso pur avendo fatto pervenire memoria difensiva. La Procura insisteva nell’atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni: per il Sig. Zamporlini Marco 6 mesi di inibizione, per la Società ASD Football Rieti 1936 per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 CGS 600 euro di ammenda. Il Tribunale, preso atto di quanto richiesto dalla procura e valutato l’intero fascicolo, nonostante quanto riportato nelle memorie presentate dalla società ritiene l’entità delle sanzioni congrua in relazione agli addebiti e, pertanto, delibera di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e sanzionabili come segue:

DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, infliggendo pertanto le seguenti sanzioni: - Zamporlini Marco, inibizione di mesi 3; - A.S.D. Football Rieti 1936, ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

 

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