C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 31/01/2020 – Delibera – 46) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.230 del 10/01/2020

 

46) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.230 del 10/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività di indagine espletata a seguito della segnalazione del C. R. Lazio, in cui trasmetteva alla Procura Federale il carteggio relativo al reclamo presentato dalla società A.S.D. Sporting Hornets Roma, in relazione al Campionato di Serie C1 Calcio a 5, per posizione irregolare del calciatore Salvatore Frangipane, della società TC Parioli Football 42, in quanto squalificato, nella gara del 24 novembre 2018. La Procura iniziava le opportune indagini e rilevava che il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo della società Sporting Hornets Roma, in quanto il calciatore in questione, effettivamente, non aveva ancora scontato la sanzione inflittagli con il CU n°272 del 9 marzo 2018, comminando altresì alla società TC Parioli Football 42 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, oltre che squalificare il Frangipane per una ulteriore gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respingeva il reclamo proposto dalla società TC Parioli Football 42, confermando la decisione impugnata. Nelle motivazioni, la Corte sottolineava come quanto lamentato dalla reclamante fosse effettivamente avvenuto, in quanto il giocatore in argomento, come evidenzia la società TC Parioli Football 42, nella precedente stagione sportiva (quella in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica) fosse tesserato proprio per la società Sporting Hornets Roma, che non lo aveva mai effettivamente fermato per una gara, per poi attendere silente, con un comportamento antisportivo, che il calciatore trasferito alla società TC Parioli Football 42, giocasse la partita contro di lei nella stagione sportiva successiva, per poi così proporre reclamo, al fine di ottenere la vittoria “a tavolino”. La Corte sottolineava il comportamento tenuto nella circostanza dalla società Sporting Hornets Roma, stigmatizzandolo decisamente e ritenendolo comunque antisportivo, che aveva per lo più confessato la partecipazione del medesimo calciatore ad almeno 4 gare del campionato 2017/2018 in posizione irregolare, creando in tal modo una grave alterazione anche del regolare svolgimento del successivo campionato 2018/2019. La Corte, alla luce di quanto sopra, stabiliva la trasmissione alla Procura Federale di tutta la documentazione, con particolare riferimento al reclamo inviato al Giudice Sportivo dalla società Sporting Hornets Roma. La Procura, nel prosieguo delle indagini, accertava che il calciatore Frangipane partecipava irregolarmente alle gare della stagione 2017/2018 del 10 marzo 2018, del 13 marzo, del 17 marzo e del 24 marzo 2018. Nel proprio reclamo la società Sporting Hornets Roma dichiarava che il calciatore in questione, tesserato nella stagione successiva per la società TC Parioli Football 42, partecipava irregolarmente a 9 gare, elencando tutte le partite in argomento, tra cui quella contro la loro squadra del 24/11/2018. Da quanto sopra premesso, la Procura ha accertato i comportamenti posti in essere: -dal sig. Fabrizio De Santis, presidente all’epoca dei fatti della società Sporting Hornets Roma, per aver consentito l’utilizzo del calciatore Salvatore Frangipane, pur sapendolo in posizione di squalifica nelle gare sopracitate, violando in tal modo l’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 19, comma 2 del C.G.S.; -dai sigg. Angelo Rapana e Fabio Luciani, dirigenti accompagnatori della società per le violazioni regolamentari di cui sopra e dell’art. 61 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto 3 distinte il primo ed 1 il secondo, in cui attestavano la regolarità di tesseramento dei calciatori in distinta; -dal sig. Paolo Cerasi, all’epoca dei fatti oggetto della presente indagine presidente e legale rappresentante della TC Parioli Football 42, per violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 2 del C.G.S., per aver consentito l’utilizzo del calciatore Salvatore Frangipane, in posizione irregolare, in 8 gare del campionato di Serie C1 di Calcio a 5; -del sig. Walter Boccacci, dirigente della predetta società, per aver sottoscritto in violazione dell’art. 61 delle N.O.I.F. nonché delle altre norme di cui sopra, nelle 8 gare in argomento la regolarità di tesseramento del calciatore Frangipane; -del calciatore Salvatore Frangipane, per violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 19, commi 2 e 6 del C.G.S., per aver preso parte, senza averne titolo, a 8 gare complessivamente tra le fila delle società Sporting Hornets Roma prima e TC Parioli Football 42 poi, in quanto squalificato. Ritenuto che da tali comportamenti consegue, per entrambe le società, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Tenuto conto che ai soggetti sopra indicati è stata inviata comunicazione di conclusione delle indagini e che, sulla base di ciò, la società TC Parioli Football 42 ha chiesto di essere ascoltata, precisando che a far data dal mese di luglio 2018, il presidente della società è diventato il sig. Marco Carillo, in sostituzione del dimissionario Paolo Cerasi. Considerato che i fatti contestati alla società TC Parioli Football 42 sono tutti successivi alla data del 2 luglio 2018, per cui è stato archiviato il caso nei confronti di Paolo Cerasi e, di conseguenza, le violazioni regolamentari addebitate al sig. Marco Carillo, presidente della società oggetto della presente indagine. Tenuto conto altresì che tutti i soggetti in argomento hanno richiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art.126 del C.G.S., prima del deferimento, a cui la Procura Federale ha prestato il proprio consenso e che la Procura Generale dello Sport nulla ha rilevato su quanto convenuto tra le parti interessate. Rilevato che con il C.U. n.60/A del 29 agosto 2019 il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo, rendendolo noto ed indicando i termini entro i quali dovevano essere versate le ammende dovute. Rilevato che l’accordo di cui trattasi, raggiunto dalla società TC Parioli Football 42 con la Procura Federale deve intendersi risolto, in conseguenza del mancato versamento dell’ammenda entro i termini perentori previsti dal C.U. n.60/A della data sopra riportata. Per quanto sopra detto, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la società ASD TC Parioli Football 42, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal presidente Paolo Carillo, dal dirigente Walter Boccacci e dal calciatore Salvatore Frangipane, nei cui confronti era stata espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del C.G.S.. All’udienza del 9.1.20 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché l’avv. Davide Viola per la società ASD T.C. Parioli Football 42. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con il deferito, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., con le seguenti sanzioni: per la soc. ASD T.C. Parioli Football 42 pena base 5 punti di penalizzazione nella stagione sportiva 19/20 ed ammenda di € 1.000,00, ridotta per il rito alla pena finale di 3 punti di penalizzazione nella stagione sportiva 19/20 ed ammenda di € 670,00. Il Tribunale Federale riteneva il detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 CGS. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. e, per gli effetti, di sanzionare la società A.S.D. TC Parioli Football 42 con n°3 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso nel Campionato di Calcio a 5 Serie C2 e l’ammenda di Euro 670,00. Si trasmette agli interessati.

 

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