C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 31/01/2020 – Delibera – 48) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABRIZIO DI MEO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VJS VELLETRI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL C.U. N. 1 DEL 2 LUGLIO 2018 DEL S.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VJS VELLETRI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020

 

48) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABRIZIO DI MEO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VJS VELLETRI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL C.U. N. 1 DEL 2 LUGLIO 2018 DEL S.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VJS VELLETRI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, vista la nota del 28 maggio 2019 del C. R. Lazio SGS, con cui trasmetteva alla Procura Federale, per il seguito di competenza, l’esposto presentato dagli esercenti la potestà genitoriale sul giovane calciatore minorenne, avente ad oggetto il comportamento dell’allenatore della socità A.S.D. Vjs Velletri, sig. Massimiliano Michetti il quale, in occasione di un torneo disputato a Gubbio, dal 25 al 28 aprile 2019, avrebbe lasciato in albergo il minore di cui sopra (Categoria Pulcini), senza accorgersi e verificare la sua assenza al momento di prendere il pullman per recarsi a giocare una gara. La Procura, vista la documentazione acquisita, iniziava gli accertamenti del caso. Letta la relazione redatta dal Collaboratore Federale, e vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati; rilevato che il sig. Michetti, per il tramite del suo legale di fiducia ha chiesto nei termini ed ottenuto copia integrale degli atti, e che il sig. Daniele Brachetti, in sede di audizione, ha formulato istanza ex art. 126 del C.G.S.. La Procura, nel caso in questione, ha compiuto un’analisi articolata e dettagliata dei fatti accaduti, accertando che il Michetti risultava iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per le squadre minori della società Vjs Velletri, mentre il Brachetti, iscritto regolarmente nei ruoli tecnici, non risultava però tesserato per la predetta società. Il sig. Fabrizio Di Meo si era dimesso dalla carica di presidente, in epoca successiva ai fatti in argomento. La Procura ha esaminato tutta la documentazione relativa all’organizzazione del torneo, che si è svolto regolarmente. Ha ascoltato dirigenti, calciatori e tesserati partecipanti a detta manifestazione sportiva, ed in particolare il giovane calciatore minorenne, il quale ha confermato il contenuto dell’esposto, così come fatto anche da un compagno di squadra, che ha raccontato di aver informato il mister che il compagno si trovava ancora in albergo; il tecnico, anziché preoccuparsi per l’assenza del giovane calciatore, aveva ordinato di partire con il pullman, redarguendo lo stesso compagno, reo di aver chiesto di andare recuperare il compagno di squadra, che successivamente, a gara iniziata era arrivato poi al campo. Il dirigente Matteo Moscato, ascoltato dichiarava che l’allenatore lo aveva informato dell’accaduto, chiedendogli di prendersi cura del minore, solo dopo aver lasciato la struttura alberghiera, tranquillizzando il ragazzo. Il Direttore Generale della società, sig. Mauro Bernardi, venuto a conoscenza dei fatti provvedeva all’allontanamento del tecnico; la decisione in senso contrario del presidente lo induceva a dimettersi. La Procura, tenuto conto dei principi contenuti nella Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport, delle disposizioni regolamentari nazionali e, tenuto conto che debbono realizzarsi in un clima psicologico sereno, ritiene che la condotta del tecnico nella vicenda in argomento vada stigmatizzata. La Procura dunque, tenuto conto che il tecnico Brachetti ha formulato istanza ex art. 126 del C.G.S., e che per il tecnico Michetti ha provveduto con autonomo atto di deferimento, a trasmettere gli atti al Settore Tecnico, Commissione Disciplinare, per i provvedimenti del caso, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Fabrizio Di Meo, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, in qualità di presidente della società A.S.D. Vjs Velletri, per aver consentito o comunque non impedito al dirigente accompagnatore Daniele Brachetti, di svolgere la funzione di tecnico, in assenza di regolare tesseramento.

Viene anche deferita la società A.S.D. Vjs Velletri, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza del 16.1.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Fabrizio Di Meo fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione, di cui 4 mesi per il capo A e 2 mesi per il capo B, e la società ASD Vjs Velletri con l’ammenda di € 1.000,00. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati, tranne che per la condotta di cui al capo A del presidente Di Meo. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il tecnico Massimiliano Michetti abbia lasciato il giovane calciatore Diego Chiominto (categoria Pulcini, di anni 9) solo in albergo ove erano alloggiati insieme con la squadra: egli infatti, era a conoscenza dell’assenza del predetto dalla navetta che avrebbe condotto lui e i calciatori al campo di gioco, ma di aver tuttavia consentito di partire, senza affidare prima il bambino ad altro soggetto autorizzato come il dirigente accompagnatore, avvisato solo quando la navetta si era allontanata. Il minore, quindi, risulta essere stato volutamente lasciato solo dall’allenatore che ha contravvenuto ai propri doveri di vigilanza e custodia. Ugualmente risulta provato che il sig. Daniele Brachetti abbia svolto l’attività di dirigente accompagnatore in assenza di regolare tesseramento e, comunque, di sospensione dall’Albo del Settore Tecnico (per cui è stata applicata sanzione ex art. 126 C.G.S.) e pertanto il sig. Di Meo andrà sanzionato per aver consentito ovvero non impedito tale condotta (di cui al capo B del deferimento). Lo stesso Di Meo, invece, andrà prosciolto per la condotta di cui al capo A cioè aver consentito che l’allenatore contravvenisse ai doveri di vigilanza e custodia lasciando solo il giovane calciatore, in quanto si tratta di violazione regolamentare sottratta alla sfera volitiva o di controllo del presidente cui non è ascrivibile alcuna condotta commissiva od omissiva. Diversamente opinando, il presidente risponderebbe presuntivamente di tutte le violazioni commesse dai tesserati della propria società. Della responsabilità di cui al capo B deve rispondere a titolo di responsabilità diretta anche la società deferita, che dovrà essere sanzionata per responsabilità oggettiva anche per le condotte dei tesserati Brachetti e Michetti. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alla condotta ascritta al presidente Fabrizio Di Meo per il capo B, mentre deve essere sanzionata in maniera più lieve la società ASD Vjs Velletri, tenuto conto sia della parziale assoluzione del presidente che dell’entità e gravità delle condotte effettivamente tenute dagli altri tesserati. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il Presidente Di Meo responsabile della violazione descritta nel capo B del deferimento, e la società A.S.D. Vjs Velletri responsabile degli addebiti ascritti e, per l’effetto, irroga la sanzione dell’inibizione per mesi 2 a Di Meo Fabrizio nonché l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società A.S.D. Vjs Velletri. Si trasmette agli interessati.

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