C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 281 del 07/02/2020 – Delibera – 50) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA TERESA PALMESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S.D. REAL MONTELANICO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ A.S.D. REAL MONTELANICO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020

 

50) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA TERESA PALMESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S.D. REAL MONTELANICO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ A.S.D. REAL MONTELANICO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento avente ad oggetto “mancato tesseramento del tecnico Stefano Derme, allenatore dilettante di terza categoria, il quale è indicato come allenatore in tre distinte di gara della società SSD Real Montelanico”. Tutto nasce dalla segnalazione del Comitato Regionale Lazio dell’1 aprile 2019, pervenuta in pari data alla Procura Federale, con relativi allegati. In data 1 ottobre 2019, il sig. Stefano Derme ha inoltrato memoria difensiva dalla quale la Procura non ha rilevato elementi utili ai fini di un suo proscioglimento, mentre altri non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né hanno chiesto di essere ascoltati. La Procura, dall’attività di indagine compiuta, ha accertato che il tecnico in argomento, all’epoca dei fatti iscritto all’albo del Settore Tecnico, ha violato le norme regolamentari del C.G.S., in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2018/2019 ha svolto le funzioni di allenatore, in favore della società SSD Real Montelanico (partecipante al campionato di prima categoria), senza essere regolarmente tesserato con la predetta società, come emerge dalle distinte di gara a cui ha preso parte come allenatore. Per tale motivo, la Procura ha ritenuto di trasmettere con separato atto di deferimento, gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.. Per quanto sopra, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territriale la sig.ra Teresa Palmese, presidente della società SSD Real Montelanico all’epoca dei fatti, per le violazioni delle norme regolamentari di cui all’oggetto, per aver consentito o comunque non impedito al tecnico in questione di svolgere l’attività di allenatore in favore della predetta squadra, benché privo di tesseramento. E’ stata deferita anche la società SSD Real Montelanico, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S.. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale presso la Sede del Comitato Regionale Lazio per il giorno 16.01.2020, era presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, mentre per i deferiti nessuno è comparso pur avendo fatto pervenire memoria difensiva. La Procura insisteva nell’atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni: - Teresa Palmese, presidente della società SS Real Montelanico all’epoca dei fatti, 6 mesi di inibizione; - SSD Real Montelanico, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 C.G.S., 600 euro di ammenda. Il Tribunale, preso atto di quanto richiesto dalla Procura, e valutato l’intero fascicolo, nonostante quanto riportato nelle memorie presentate dalla società considera l’entità delle sanzioni congrua, in relazione agli addebiti e, pertanto, delibera di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e sanzionabili come segue nel dispositivo. Per tali motivi, questo Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, infliggendo pertanto le seguenti sanzioni: - Palmese Teresa, inibizione di mesi 3; - S.S.D. Real Montelanico, ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

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