C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 292 del 14/02/2020 – Delibera – 53) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI LUCIA GABRIELE, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÁ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1 E 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEL SIG. DE SIMONE GINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÁ A.S.D. REAL SANT ANDREA, ABILITATO DAL SETTORE TECNICO IN QUALITÁ DI ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI DAL 26/11/2018, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEI SIGG. FARGNOLI GIOVANNI E FARGNOLI MARIO, DIRIGENTI DELLA SOCIETÁ A.S.D. REAL SANT ANDREA E DEL SIG. MILO LUCA, CALCIATORE DELLA STESSA, OLTRE CHE DEL SIG. ANIELLO FABIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÁ A.S.D. GRUNUOVO S. COSMA E DAMIANO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE, NONCHE’ A CARICO DELLA SOCIETÁ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER RESPONSABILITÁ DIRETTA ED OGGETTIVA ED A CARICO DELLA SOCIETÁ A.S.D. GRUNUOVO S. COSMA E DAMIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER RESPONSABILITÁ OGGETTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.267 del 31/01/2020

 

53) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI LUCIA GABRIELE, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÁ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1 E 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEL SIG. DE SIMONE GINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÁ A.S.D. REAL SANT ANDREA, ABILITATO DAL SETTORE TECNICO IN QUALITÁ DI ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI DAL 26/11/2018, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEI SIGG. FARGNOLI GIOVANNI E FARGNOLI MARIO, DIRIGENTI DELLA SOCIETÁ A.S.D. REAL SANT ANDREA E DEL SIG. MILO LUCA, CALCIATORE DELLA STESSA, OLTRE CHE DEL SIG. ANIELLO FABIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÁ A.S.D. GRUNUOVO S. COSMA E DAMIANO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE, NONCHE’ A CARICO DELLA SOCIETÁ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER RESPONSABILITÁ DIRETTA ED OGGETTIVA ED A CARICO DELLA SOCIETÁ A.S.D. GRUNUOVO S. COSMA E DAMIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER RESPONSABILITÁ OGGETTIVA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.267 del 31/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; a seguito della segnalazione dell’Associazione Italiana Allenatori, Sezione regionale Lazio, inviata alla Procura Federale il 26/10/2018, riguardante una presunta attività di prestanome da parte del tecnico sig. Italo Massaro, allenatore di base, tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società A.S.D. Real Sant Andrea a favore del sig. Gino De Simone, abilitato solamente dal 26 novembre 2018. La Procura accertava una richiesta di proroga delle indagini e la concessione di 40 giorni di proroga. Il sig. Gino De Simone presentava, in data 1 luglio 2019, una memoria difensiva dalla quale non risultavano elementi utili ai fini delle indagini. Vista altresì la comunicazione di conclusioni delle indagini, ritualmente notificata ai deferiti, e dagli stessi regolarmente ricevuta. Dalla complessa attività di indagine, la Procura ha accertato che il sig. Gino De Simone, dirigente accompagnatore della società Real Sant Andrea, abilitato dal Settore Tecnico solamente in data 26/11/2018, ma prima non iscritto nei ruoli del settore stesso e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della società predetta, partecipante al Campionato di Seconda Categoria, sia durante gli allenamenti che durante alcune gare ufficiali, in assenza del tecnico abilitato e regolarmente tesserato per la stessa società, sig. Italo Massaro. Ha anche accertato che il tecnico Massaro, in effetti, ha consentito che il De Simone svolgesse in sua assenza le funzioni di allenatore, privo del titolo specifico, partecipando sia ad allenamenti che in alcune gare ufficiali. Per tale motivo, la Procura con procedimento autonomo trasmetteva l’atto di deferimento alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C.. Ha esaminato la Procura la posizione del sig. Gabriele Di Lucia, presidente della società Real Sant Andrea, il quale ha consentito o comunque non impedito la situazione di cui sopra e, benché convocato per essere ascoltato in Procura, per ben 5 volte non si è presentato, senza tra l’altro fornire alcun giustificato motivo. Tutti gli altri deferiti indicati in oggetto sono stati deferiti per non essersi presentati alle convocazioni in Procura, senza segnalare alcun giustificato motivo. Segnala al riguardo la Procura, che il sig. Giovanni Fargnoli è stato convocato per 4 volte, mentre il sig. Mario Fargnoli per 3 volte. In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Gabriele Di Lucia, presidente della società A.S.D.

Real Sant Andrea, il sig. Gino De Simone, dirigente accompagnatore ed anche allenatore di base della stessa società, i dirigenti Giovanni Fargnoli e Mario Fargnoli, oltre che Luca Milo, calciatore della società A.S.D. Real Sant Andrea ed il calciatore Fabio Aniello, calciatore della società GRUNUOVO SS COSMA e DAMIANO), tutti per le violazioni regolamentari a loro ascritte ed indicate in epigrafe. Vengono anche deferite la società REAL SANT’ ANDREA per responsabilità diretta ed oggettiva e la società A.S.D. Grunuovo S. Cosma e Damiano, per responsabilità oggettiva, così come indicato in premessa. Perveniva al Tribunale memoria difensiva per conto della società ASD Grunuovo SS. Cosma e Damiano, nella quale si rilevava come la responsabilità oggettiva della società per la mancata presentazione di un sua calciatore all’audizione dinanzi la Procura Federale non fosse configurabile, stante il principio del contemperamento della responsabilità oggettiva ai singoli casi. All’udienza del 30.1.20 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento e rilevando la mancata trasmissione della memoria difensiva ai propri uffici, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, i sigg. Gino De Simone e Gabriele De Lucia fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno, i sigg. Mario Fargnoli e Giovanni Fargnoli con 4 mesi di inibizione ciascuno, il sig. Luca Milo con 4 mesi di squalifica, il sig. Fabio Aniello con 3 mesi di squalifica, l’ASD Real Sant’Andrea con l’ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e l’ASD Grunuovo SS. Cosma e Damiano con l’ammenda di € 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati solo relativamente le condotte dei sigg. Gabriele De Lucia, Giovanni Fargnoli e Mario Fargnoli per non essersi presentati dinanzi la Procura Federale benché ritualmente convocati (in violazione dell’art. art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti); gli altri soggetti deferiti per la medesima ipotesi devono, invece, essere prosciolti, essendo rinvenibili in atti solo lettere di convocazioni senza alcuna prova di ricevimento dai parte dei destinatari. Da ciò consegue anche il proscioglimento della ASD Grunuovo SS. Cosma e Damiano a titolo di responsabilità oggettiva. I tre deferiti summenzionati, quindi, andranno sanzionati, così come la società ASD Real Sant’Andrea, tuttavia in maniera più lieve rispetto alle richieste della Procura Federale, sia in considerazione della mancata prova della ricezione di tutte le convocazioni, sia in relazione alla misura delle pene comminate dalla Giustizia Sportiva in casi analoghi. Per quanto attiene la fattispecie relativa all’utilizzo di un dirigente come allenatore in luogo del tecnico tesserato, questo Tribunale ritiene che nel caso di specie non si configuri alcuna violazione. A ben vedere, infatti, emerge nitoreo come l’allenatore della squadra partecipante alla II categoria della società ASD Real Sant’Andrea fosse il sig. Italo Massaro e che, solo in occasione della sua assenza dovuta a motivi personali, il sig. Gino De Simone, peraltro anche allenatore di base per la predetta società, avesse condotto degli allenamenti. Non si è, quindi, realizzata un’interposizione fittizia in cui il tecnico abilitato fungeva da prestanome e un soggetto non autorizzato (dirigente o calciatore) allenava di fatto la squadra, fattispecie degna di essere sanzionata. Nel caso di specie, invece, si era in presenza di un allenatore abilitato che effettivamente aveva la guida tecnica della squadra e, solo nella sua temporanea assenza, il soggetto non abilitato presenziava agli allenamenti ovvero accompagnava la squadra alle partite: tale condotta non comporta violazione regolamentare per l’attività dilettantistica in oggetto. Diversamente opinando, si dovrebbe immaginare che l’assenza di un allenatore dilettante – e quindi non retribuito – per motivi personali comporti l’impossibilità della squadra di svolgere gli allenamenti che vengono effettuati generalmente dopo il lavoro dei calciatori, essendo tutti, appunto dilettanti. Ovvero che le società siano costrette a tesserare un vice allenatore abilitato, che assuma le conduzioni degli allenamenti nell’assenza del tecnico titolare, quando tale necessità non è prevista né auspicabile. Tutto ciò andrebbe contro i principi fondamentali del dilettantismo, compromettendo la dimensione popolare, sociale, educativa e culturale dell’attività sportiva e in particolare di quella dilettantistica (art. 2, comma 5 Statuto Coni e art. 2, comma 4 Statuto Figc) e violando il fine statutario di promuovere la massima diffusione della pratica del gioco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione (art. 2, comma 3 dello Statuto della Figc). La violazione di tali principi, relativi alla disciplina sportiva dilettantistica in ambito regionale e per di più in riferimento a un campionato non apicale, comporterebbe per le società un oggettivo ostacolo ad operare, con detrimento all’intero movimento dilettantistico territoriale, cui non possono essere applicate acriticamente le regole valevoli per le altre categorie o addirittura per i professionisti a seguito di segnalazioni alluvionali di presunte infrazioni. Da ciò consegue il proscioglimento dei deferiti per l’ipotesi di violazione disciplinare in parola. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere dagli addebiti loro contestati i calciatori Aniello Fabio e Milo Luca, oltre che il sig. De Simone Gino e la società A.S.D. Grunuovo S. Cosma e Damiano. Di ritenere tutti gli altri soggetti deferiti responsabili esclusivamente delle violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e, per gli effetti, di sanzionarli nella seguente maniera: - Di Lucia Gabriele, inibizione di mesi 2; - Fargnoli Giovanni, inibizione di mesi 2; - Fargnoli Mario, inibizione di mesi 2; - A.S.D. Real Sant Andrea, ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

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