C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 312 del 28/02/2020 – Delibera – 57) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA MERLONI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOCIETÁ ASD.GS FIANO ROMANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED AL C.U. N.1 DEL 2 LUGLIO 2018 DEL SETTIRE GIOVANILE SCOLASTICO. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.280 del 7/02/2020

57) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA MERLONI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOCIETÁ ASD.GS FIANO ROMANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED AL C.U. N.1 DEL 2 LUGLIO 2018 DEL SETTIRE GIOVANILE SCOLASTICO.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.280 del 7/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività d’indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta della società GS Fiano Romano, che avrebbe affidato la conduzione della squadra Categoria Under 16 Regionali per la stagione 18/19 al sig. Andrea Meloni, dirigente accompagnatore della predetta società, il quale risulterebbe privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico”. Esaminata la relazione redatta dal Collaboratore Federale, e vista la comunicazione della conclusioni delle indagini ritualmente notificata agli interessati; Atteso che, dopo aver chiesto l’audizione, i sigg. Roberto Messadaglia e Claudio Pacolini, quest’ultimo in proprio e nell’interesse del GS Fiano Romano hanno formulato istanza ex art. 32 sexies del previgente C.G.S., mentre il sig. Andrea Merloni non ha svolto alcuna attività difensiva. La Procura, nel corso dell’attività istruttoria, ha rilevato che tutto nasce dalla segnalazione del Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione Lazio, Prof. Sergio Roticiani, finalizzata per accertare irregolarità sull’impiego di allenatori non abilitati, trasmessa alla Procura Federale in data 18 dicembre 2018. Ha esaminato il tesseramento del dirigente Merloni e l’elenco dei tecnici, tra cui figura il nominativo di Roberto Messedaglia, quale allenatore delle squadre minori, e la distinta di gara Fiano Romano/Futbolclub del 19 gennaio 2019, valevole per il Campionato Under 16 Regionali. Sono stati ascoltati in Procura il presidente della società GS Fiano Romano, l’allenatore Roberto Messedaglia ed alcuni calciatori minori assistiti dai genitori. La Procura ha potuto accertare che da quanto sopra riportato le risultanze investigative dimostrano che, nella stagione sportiva 2018/19, il dirigente accompagnatore Andrea Merloni ha assunto la conduzione tecnica della squadra Under 16 Regionale, sostituendosi al tecnico abilitato Roberto Messadaglia, come confermato dagli interessati, che hanno tenuto un comportamento collaborativo. Considerato che sia l’allenatore Messadaglia che il presidente della società GS Fiano Romano, violando le rispettive norme regolamentari, per i loro comportamenti tenuti nella vicenda in questione, hanno formulato, come riportato in precedenza, istanze ai fini della definizione anticipata del procedimento, con l’accordo senza incolpazione di cui all’art. 32 sexies del previgente C.G.S., sia in proprio che nell’interesse della società. Tenuto conto di quanto rappresentato, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Andrea Merloni, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto a lui addebitate, per aver in costanza di tesseramento come dirigente accompagnatore svolto le funzioni di allenatore, privo del titolo abilitativo. All’udienza del 6.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per il deferito. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito Andrea Merloni da sanzionarsi con tre mesi di inibizione. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati. È, infatti, acclarato che il sig. Merloni abbia svolto per la società GS Fiano Romano la funzione di allenatore benché privo della abilitazione del Settore Tecnico. L’allenatore titolare, sig. Roberto Messedaglia, per sua parte, aveva solo un ruolo formale e si è effettivamente realizzata la fattispecie di interposizione fittizia che merita di essere censurata. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità della condotta tenuta e, pertanto, il deferito andrà sanzionato in maniera più lieve, parametrando la pena allo svolgersi dei fatti così come accertati dal Tribunale e tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito Merloni Andrea responsabile delle violazioni regolamentari a lui ascritte e, per l’effetto, di inibirlo per 2 (due) mesi. Si trasmette agli interessati.

 

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