C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 312 del 28/02/2020 – Delibera – 60) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO BRUSCOLINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.291 del 14/02/2020

 

60) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO BRUSCOLINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.291 del 14/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto “Mancato tesseramento da parte della società ASD Valle Martella Calcio di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, per la conduzione della prima squadra”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati i quali nulla riscontravano. La Procura esperiva le opportune indagini, esaminando la segnalazione del Presidente del C. R. Lazio del 1 aprile 2019, e le distinte di gara del 17 marzo, 24 marzo e 31 marzo, in cui non risultava alcun nominativo iscritto alla voce allenatore. Dalla documentazione acquisita, la Procura ha accertato che la società in argomento non ha provveduto al tesseramento di alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico, per la stagione sportiva 2018/19, per la conduzione della prima squadra militante nel Campionato di Prima Categoria del Lazio. Ritenuto pertanto che i fatti sopra evidenziati sono ascrivibili al comportamento del presidente della società, sig. Fabio Bruscolini, per le violazioni delle norme regolamentari indicate in oggetto e, per tale motivo, è stato deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, unitamente alla società da lui presieduta, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S.. All’udienza del 13.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Fabio Bruscolini fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione e la società Valle Martella Calcio con l’ammenda di € 600,00 e n. 3 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Risulta, infatti, acclarato che la società Valle Martella Calcio non avesse tesserato un tecnico abilitato ad allenare la squadra nel campionato di prima categoria del Lazio, così come emergono inequivocabili le infrazioni commesse dal presidente della detta società. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l’effetto, di irrogare la sanzione dell’inibizione di 4 mesi a carico del presidente Bruscolini Fabio e l’ammenda di Euro 400,00 a carico della società. Si trasmette agli interessati.

 

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