C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 339 del 16/06/2020 – Delibera – 61) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE DI GIROLAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. COLONNA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S., PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. COLONNA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020

 

61) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE DI GIROLAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. COLONNA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S., PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. COLONNA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività d’indagine nel procedimento disciplinare in argomento; vista la documentazione acquisita; esaminata l’attività istruttoria espletata dalla Procura; vista altresì la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati; osserva che con nota del 10/7/2019, il Coordinatore del Lazio per il Settore Giovanile e Scolastico ha segnalato che dalla documentazione e dagli atti è risultato che la società SSD Colonna ha organizzato alcuni “Raduni Scuola Calcio”, per i giovani delle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, dall’1 luglio al 10 luglio 2019, senza darne alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile Scolastico territorialmente competente, né tanto meno averne ottenuto autorizzazione. In particolare, sono stati allegati all’esposto due locandine che, inequivocabilmente, pubblicizzavano l’evento in questione, organizzato dalla predetta società.

La Procura, ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal presidente della Società sig. Simone Di Girolamo, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti per ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe, per le violazioni regolamentari a loro ascrivibili, nello specifico al presidente sig. Simone Di Girolamo nonché alla società SSD Colonna, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S.. All’udienza del 20.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa in ogni modo la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Simone Di Girolamo fosse sanzionato con 2 mesi di inibizione e la società SSD Colonna con l’ammenda di € 450,00 a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare la società S.S.D. Colonna con l’ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Di Girolamo Simone, Presidente e Rappresentate Legale all’epoca dei fatti della stessa società, per mesi 1 (uno). Si trasmette agli interessati.

 

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