C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 339 del 16/06/2020 – Delibera – 64) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE RUGGERI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOMENTUM, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 32, COMMA 2 DEL C.G.S., 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. MICHELE BOCCI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DEGLI STESSI ARTICOLI DI CUI SOPRA OLTRE CHE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE MARESCA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 32, COMMA 2 DEL C.G.S. E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. NONCHÈ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOMENTUM, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020

 

64) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE RUGGERI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOMENTUM, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 32, COMMA 2 DEL C.G.S., 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. MICHELE BOCCI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DEGLI STESSI ARTICOLI DI CUI SOPRA OLTRE CHE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE MARESCA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 32, COMMA 2 DEL C.G.S. E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. NONCHÈ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOMENTUM, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività d’indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta della società ASD Nomentum, che ha impiegato nel corso della gara Settebagni Calcio Salario - Nomentum del 15 settembre 2019 il calciatore Simone Maresca, in posizione irregolare in quanto non tesserato per la predetta società”; la Procura iniziava le opportune indagini a seguito della segnalazione del 3 ottobre 2019, con la quale il Giudice Sportivo del C. R. Lazio trasmetteva copia del referto della gara sopracitata, valevole per il campionato di Promozione oltre che copia del C. U. n.68 del 18/09/2019 e delle distinte della gara Nomentum – Futbol Montesacro dell’8 settembre 2019, valevole per lo stesso campionato. Nel citato Comunicato Ufficiale n°68 del 18/09/2019, venivano riportate le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo per la gara del 15 settembre 2019, a seguito della comunicazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento del C. R. Lazio, dalla quale emergeva che il calciatore Simone Maresca partecipava alla predetta gara in posizione irregolare, in quanto non risultava tesserato per la società Nomentum: conseguentemente il Giudice competente infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l’ammenda di Euro 100,00 e l’inibizione a carico il dirigente Michele Bocci (ASD Nomentum) fino al 4 ottobre 2019. La Procura prendeva atto che il calciatore in argomento partecipava illegittimamente anche alla gara contro la squadra del Futbol Montesacro dell’8 settembre 2019, per la quale non era stato presentato il relativo ricorso nei modi e nei tempi previsti dal C.G.S.. La Procura, ritenuto che dall’attività d’indagine compiuta, e dagli atti sopra indicati, appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti di seguito indicati: - Simone Ruggeri, presidente e legale rappresentante della Società ASD Nomentum, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Simone Maresca, oltre che a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver utilizzato lo stesso, pur sapendolo in posizione irregolare nelle due gare dell’8 settembre e del 15 settembre 2019, entrambe valevoli per il campionato di Promozione. - Michele Bocci, dirigente accompagnatore della Società ASD Nomentum, per aver sottoscritto la distinta di gioco della gara dell’8/09/2019, contro la squadra del Futbol Montesacro, con attestazione della regolare posizione del calciatore Maresca, consegnata al Direttore di gara, consentendo in tal modo allo stesso la partecipazione, senza averne titolo. - Simone Maresca, per aver partecipato illegittimamente alle due gare del Campionato di Promozione di cui sopra, in quanto non tesserato per la società ASD Nomentum. Ritiene la Procura che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società Nomentum.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e dagli stessi regolarmente ricevuta, e visto che non vi è stato alcun riscontro da parte dei predetti; tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della Società ASD Nomentum, sig. Simone Ruggeri, il dirigente sig. Michele Bocci, il calciatore sig. Simone Maresca e la società stessa ASD Nomentum, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per il mancato rispetto delle norme regolamentari indicate in epigrafe. All’udienza del 20.02.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa altresì la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, venissero sanzionati nei seguenti modi: - Simone Ruggeri, presidente e legale rappresentante della Società ASD Nomentum, n°45 giorni di inibizione; - Michele Bocci, dirigente accompagnatore della Società ASD Nomentum, n°21 giorni di inibizione; - Simone Maresca, calciatore della società ASD Nomentum, n°2 giornate di squalifica. - ASD Nomentum, n°1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione 2019/2020 ed Euro 150,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alla condotta imputabile ai deferiti tutti. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Ruggeri Simone, 45 giorni di inibizione; - Bocci Michele, 21 giorni di inibizione; - Maresca Simone, 2 giornate di squalifica; - A.S.D. Nomentum, n°1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di Euro 150,00. Si trasmette agli interessati.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it