C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 344 del 19/06/2020 – Delibera – 63) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO RANIERI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S. PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020

 

63) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO RANIERI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S. PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine nel procedimento disciplinare in argomento; vista la documentazione acquisita; esaminata l’attività istruttoria espletata dalla Procura; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata agli interessati: osserva che, con nota del 10 luglio 2019, il Coordinatore Regionale del Lazio per il Settore Giovanile e Scolastico ha segnalato che dalla documentazione e dagli allegati è risultato che la società ASD Giardinetti F.C. 1957 ha organizzato raduni per i giovani delle categorie Primi Calcio, Pulcini ed Esordienti, dal 25 giugno 2019 al 28 dello stesso mese, senza darne alcuna comunicazione al Coordinatore territorialmente competente e senza aver ricevuto quindi alcuna autorizzazione. In particolare, con l’esposto è stata prodotta una locandina che, inequivocabilmente, pubblicizzava l’evento in questione, organizzato dalla predetta società. La Procura, ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal Presidente della società ASD Giardinetti F.C. 1957, sig. Antonio Ranieri, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e che tali comportamenti integrano la responsabilità diretta della società ASD Giardinetti F.C. 1957. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui sopra, per violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, riferibili al presidente della Società ASD Giardinetti F.C. 1957, sig. Antonio Ranieri, ed alla Società predetta per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S.. All’udienza del 20.02.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Antonio Ranieri fosse sanzionato con 2 mesi di inibizione e la società A.S.D. Giardinetti F.C. 1957 con l’ammenda di € 450,00. Questo Tribunale Federale rileva che l’Organo requirente ha deferito i soggetti imputandogli che l’organizzazione dei “raduni” avvenuti dal 25 al 28 giugno 2019 fosse avvenuta senza alcuna comunicazione al Settore Giovanile Scolastico, in ciò violando il C.U. 1/2019 emesso proprio dal Settore Giovanile Scolastico il 2 luglio 2019. Non v’è chi non veda come la norma di cui la Procura Federale imputa la violazione sia successiva allo svolgersi dei fatti. Poiché nessuno può essere ritenuto responsabile dell’inosservanza di una norma entrata in vigore dopo lo svolgersi della propria condotta, i deferiti andranno sicuramente prosciolti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti loro ascritti. Si trasmette agli interessati.

 

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