C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 358 del 03/07/2020 – Delibera – 65) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO/TEMPORE, DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETÀ S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1 E DELL’ART. 23, COMMA 5 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020

65) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO/TEMPORE, DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETÀ S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1 E DELL’ART. 23, COMMA 5 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Interregionale aggiunto, letti gli atti di indagine relativi a “dichiarazioni pubblicate sul sito della società SS Lazio Calcio Femminile riferite all’arbitraggio della gara Lazio Calcio Femminile contro Frosinone Calcio del 20 ottobre 2019, dirette all’arbitro della sezione di Roma 1 Matteo Corona”, vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 13 gennaio 2020, ritualmente notificati ai soggetti destinatari il 22 marzo 2018, cui non ha fatto seguito alcuna memoria o istanza difensiva da parte dei soggetti interessati. Rilevato che tutto nasce da una segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio, la nota della Procura Federale, la nota della segreteria dell’AIA, con allegato copia di un commento ad un post pubblicato sulla pagina della società SS Lazio Calcio Femminile del social network Facebook ed un post pubblicato il 21 ottobre 2019, sempre sulla pagina della stessa società.

Considerato che la complessa attività di indagine comprovata in relazione agli atti di cui sopra, risulta acclarata la circostanza del comportamento in violazione dell’art. 4 comma.1 art. 23 comma 5 C.G.S. da parte del Presidente e art. 6comma1 e art.23 comma 5 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta. Considerato altresì che l’indagine espletata dalla Procura ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti. Per quanto tutto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale il Presidente, sig.ra Elisabetta Cortani e la società SS Lazio Calcio Femminile per le violazioni riportate in premessa All’udienza del 26.02.2020 era presente la Procura Federale. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l’effetto che fossero sanzionati nei seguenti modi: - Elisabetta Cortani, mesi due di inibizione; - SS Lazio Calcio Femminile, euro 600,00 di ammenda per responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati documentalmente dall’istruttoria espletata dalla Procura e, non riscontrando dagli atti del fascicolo elementi sufficienti e validi che possano portare ad un proscioglimento dei deferiti ma, ritenendo invece di poter lievemente rivisitare l’entità delle richieste avanzate, anche parametrandola a fatti analoghi, tutto quanto sopra premesso e ritenuto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare la società S.S. Lazio Calcio Femminile con l’ammenda di Euro 300,00 nonché di inibire la sig.ra Cortani Elisabetta, Presidente e Rappresentate Legale all’epoca dei fatti della stessa società, per mesi 1 (uno). Si trasmette agli interessati.

 

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