C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 358 del 03/07/2020 – Delibera – 54) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALBERTO FIASHETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELL’ASD VIRTUS FAITI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMI 1 E 2 E 23, COMMA 1 DEL C.G.S., CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART.14, COMMA 1 LETT. I DEL C.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS FAITI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020

54) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALBERTO FIASHETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELL’ASD VIRTUS FAITI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMI 1 E 2 E 23, COMMA 1 DEL C.G.S., CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART.14, COMMA 1 LETT. I DEL C.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS FAITI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Dichiarazioni rese attraverso nota inviata al C.R. Lazio dal sig. Alberto Fiaschetti, vice presidente della società Virtus Faiti, in ordine alla conduzione arbitrale della gara Virtus Faiti – Pol. Insieme Ausonia del campionato Juniores Elite”; vista la documentazione acquisita e la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati e che nessuno di questi avanzava richiesta di essere ascoltati, né faceva pervenire memoria difensiva Alla luce delle premesse sopra riportate la procura accertava quanto occorso in occasione della gara predetta disputata il 28 settembre 2019, in cui il vice presidente Alberto Fiaschetti, della società Virtus Faiti ha gravemente offeso l’onore, il prestigio ed il decoro sia dell’arbitro della gara in questione, sia in generale dell’istituzione arbitrale nel suo complesso, intesa attraverso una mail di protesta dallo stesso inviata agli Organi Federali in data 3 ottobre 2019. La Procura, ritenuto che il sig. Fiaschetti con il suo comportamento ha violato le norme regolamentari indicate in oggetto, per aver testualmente affermato “…….che le designazioni arbitrali debbano essere fatte con criterio…….invece l’arbitro conosceva tutti i componenti della società Pol. Insieme Ausonia, chiamando per nome i calciatori e che nel secondo tempo ne ha fatte di tutti i colori a loro vantaggio per farli vincere; A fine partita è stato ingiuriato da genitori di ragazzi…… scrivendo nel rapporto falsamente che persona della nostra società avrebbe insultato l’arbitro“. Ritiene la Procura che obiettivamente le frasi espresse dal dirigente in argomento sono da ritenersi offensive, ledendo quei principi sopra riportati e che sono considerate come travalicanti a qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, che non possono mai sconfinare nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l’onorabilità altrui. Per tutti questi motivi, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il vice presidente della società Virtus Faiti, sig. Alberto Fiaschetti, per le violazioni a lui addebitate, violando le norme regolamentari all’uopo previste e stabilite, e la società ASD Virtus Faiti, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2 e 23, comma 5 del C.G.S.. All’udienza del 25.06.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Alberto Fiaschetti fosse sanzionato con 1 mese di inibizione e la società A.S.D. Virtus Faiti con l’ammenda di € 300,00. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati documentalmente dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Tuttavia, non è configurabile l’infrazione di cui all’art. 23, comma 1, CGS, ma solamente la violazione dell’art. 4, comma 1 CGS. A ben vedere, infatti, le comunicazioni inviate dal sig. Fiaschetti non risultano possedere il requisito della pubblicità necessario a integrare la fattispecie di dichiarazione lesiva; esse, infatti, sono state inviate all’indirizzo e-mail ufficiale di due soli soggetti istituzionali, ai quali peraltro possono essere segnalati eventuali comportamenti negligenti degli arbitri, affinché i vari organi anche interni all’Aia possano prendere gli opportuni provvedimenti. Tuttavia è evidente che il contenuto delle comunicazioni abbia trasceso la continenza né le frasi irriguardose possono ritenersi comprese nel diritto di critica: la condotta tenuta ha palesemente violato i principi di lealtà, correttezza e probità e pertanto il sig. Alberto Fiaschetti merita di essere sanzionato, dal che consegue la responsabilità oggettiva della società deferita. I deferiti, quindi, andranno condannati, ma in maniera più lieve rispetto alle richieste avanzate dalla Procura, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati e tenuto conto anche del parziale proscioglimento del sig. Alberto Fiaschetti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito Alberto Fiaschetti responsabile delle violazioni ascritte, limitatamente a quelle previste dall’art.4, comma 1 del C.G.S. e, per l’effetto, di irrogare allo stesso la sanzione dell’inibizione per 20 giorni ed alla società ASD Virtus Faiti l’ammenda di Euro 200,00. Si trasmette agli interessati.

 

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