C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 358 del 03/07/2020 – Delibera – 76) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA LA STARZA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ SSDARL LATINA CALCIO A 5 NONCHE’ DEL SIG. GIOVANNI D’ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL CELANO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.25, COMMA 3 E 28 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S., NONCHE’ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2018, ED A CARICO DEL SIGNOR GIANLUCA LA STARZA ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART.22, COMMA 1 DEL G.C.S., OLTRE CHE A CARICO DELLE SOCIETÁ SSDARL LATINA CALCIO A 5, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL CELANO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÁ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020

76) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA LA STARZA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ SSDARL LATINA CALCIO A 5 NONCHE’ DEL SIG. GIOVANNI D’ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL CELANO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.25, COMMA 3 E 28 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S., NONCHE’ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2018, ED A CARICO DEL SIGNOR GIANLUCA LA STARZA ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART.22, COMMA 1 DEL G.C.S., OLTRE CHE A CARICO DELLE SOCIETÁ SSDARL LATINA CALCIO A 5, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL CELANO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÁ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare in argomento; vista la documentazione acquisita; letta la relazione di indagine del 27 agosto 2019 e vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata. La Procura, dalle risultanze probatorie ha accertato che il presente procedimento trae origine dalla missiva inviata dal signor Gian Carlo Bersanetti, Delegato Provinciale della F.I.G.C. di Latina, nella quale rappresentava che, come riportato in un quotidiano locale del 27 dicembre 2018, allegato alla succitata nota, alcune squadre dilettantistiche di calcio a 5, affiliate alla F.I.G.C., avrebbero partecipato, nell’ultima settimana del mese di dicembre, al Torneo “Trofeo di Re”, manifestazione sportiva riservata alle categorie Under 17 e 19. Detto torneo sarebbe stato organizzato dalla società SSDARL Latina Calcio a 5 sebbene in mancanza della preventiva autorizzazione rilasciata dal S.G.S.. Dalle indagini effettuate, il Collaboratore della Procura ha accertato che hanno partecipato al suddetto torneo oltre alla SSDARL Latina Calcio a 5, l’ASD Futsal Celano, l’ASD Sporting Juvenia e la ASD Siena Nord. Tali partecipazioni sono state confermate dalle dichiarazioni rese dinanzi al Collaboratore Federale da parte dei legali rappresentanti delle società ascoltate. Il presidente della società Futsal Celano dichiarava di aver chiesto ad un dirigente della società del Latina Calcio a 5 se esisteva l’autorizzazione per partecipare regolarmente a detta manifestazione, avendo avuta risposta affermativa. Anche il dirigente della società del Siena Nord riceveva analoga risposta. La Procura rilevava dall’articolo del giornale che anche la società Sporting Juvenia partecipava a detto torneo. Pone in evidenza la Procura che il presidente del Latina Calcio a 5, sig. Gianluca La Starza, più volte convocato non si è mai presentato a rendere dichiarazioni innanzi alla Procura, violando in tal modo la normativa federale. Considerato che il dirigente della società Siena Nord e la società stessa hanno convenuto, ai sensi dell’art.126 del C.G.S. l’applicazione di una sanzione previo parere positivo della Procura Generale dello Sport del CONI, e la mancanza di osservazioni da parte del Presidente della F.I.G.C.. Considerato per quanto attiene la società Sporting Juvenia, la Procura Federale ha disposto l’archiviazione, per non aver gli stessi commesso i fatti a loro contestati. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Gianluca La Starza, presidente della società SSDARL Latina Calcio a 5, per la violazione della norma regolamentare indicata in oggetto, per aver svolto il torneo in argomento senza l’approvazione dei competenti Organi Federali e per non essersi presentato in Procura, sebbene più volte convocato. É stato anche deferito il sig. Giovanni D’Alessandro, presidente della società Futsal Celano, per aver omesso di accertare preventivamente che il torneo avesse avuto le prescritte autorizzazioni federali. Sono state deferite infine anche le due società, SSDARL Latina Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S. ed il Futsal Celano, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2 del S.G.S.. All’udienza del 25.06.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per il deferito. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Gianluca La Starza fosse sanzionato con 4 mesi di inibizione, il sig. Giovanni D’Alessandro con 1 mese di inibizione, la società SSDARL Latina Calcio a 5 con l’ammenda di € 400,00 e la società ASD Futsal Celano con l’ammenda di € 200,00, entrambe a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alle condotte tenute e al loro disvalore, in base all’accertato svolgersi dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionarli nei seguenti modi: - La Starza Gianluca, mesi 4 di inibizione; - SSDARL Latina Calcio a 5, ammenda di Euro 400,00; - D’Alessandro Giovanni, mesi 1 di inibizione; - ASD Futsal Celano, ammenda di Euro 200,00. Si trasmette agli interessati.

 

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