C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 258 del 29/01/2020 – Delibera – ITRI CALCIO SSD ARL – CAMPUS EUR 1960

ITRI CALCIO SSD ARL - CAMPUS EUR 1960

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 214 del 30.12.2019 - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CAMPUS EUR 1960 in merito alla mancata disputa della gara di cui in epigrafe questa precisa quanto segue: 1) le squadre erano in campo con le divise di gioco prima dell’ ora fissata 2) il ritardo nella presentazione dei documenti è stato causato da u ingorgo a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto il dirigente che teneva i documenti di riconoscimento degli atleti. La reclamante fa presente che i dirigenti avevano raggiunto un accordo verbale alla presenza dell'arbitro di posticipare l'inizio della gara ed utilizzare i 20 minuti previsti di attesa. In funzione a quanto sopra esposto, la società CAMPUS EUR 1960 ritiene che sussistano le condizioni di causa di forza maggiore e per l'effetto chiede la ripetizione /recupero della gara. Nelle memorie difensive inviate dalla società ITRI CALCIO, si rileva che la società CAMPUS EUR 1960 alle ore 13.30 giungeva al campo sportivo con il pullman con a bordo atleti. L'orario d'inizio era fissato alle ore 15.00. I responsabili della società chiedevano all'arbitro di posticipare l'inizio della gara di mezz'ora in quanto non erano in possesso dei documenti degli atleti. La società ITRI CALCIO precisa che alle ore 15.24 la società CAMPUS EUR 1960 presentava all'arbitro la distinta con la documentazione ben oltre il limite di 20 minuti previsti. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova s rileva: - alle ore 14.25 un incaricato della società CAMPUS EUR 1960 chiedeva all'arbitro di volere usufruire del tempo di attesa di 20 minuti perché il magazziniere non era arrivato all'impianto sportivo con le divise ed i documenti dei calciatori in distinta; - alle ore 14.45 i dirigenti delle due società di comune accordo avrebbero atteso oltre il termine dei 20 minuti previsti. Invitava i due responsabili a sottoscrivere tale accordo: - alle ore 15.10 un dirigente della società ITRI CALCIO informava l'arbitro che avrebbero atteso solo per 20 minuti. L'arbitro sostiene che alle ore 15.22 i calciatori del CAMPUS EUR 1960 erano in tenuta di gioco. Alle ore 15.24 il dirigente della società CAMPUS EUR 1960 presentava lista di gara con relativi documenti. L'arbitro, in ottemperanza a quanto previsto dal C.U. n. 25/13 del 28/08/2019 che per i campionati Juniores e Settore Giovanile regionali e provinciali il tempo di attesa è fissato in 20 minuti. Questo Organo Giudicante, in considerazione a quanto sopra esposto, ritiene che esiste la sussistenza di causa di forza maggiore e la società CAMPU EUR 1960 era in condizione di iniziare la gara alle ore 15.24. In virtù all'art. 55 delle NOIF comma 2 DELIBERA a) di accogliere il ricorso proposto dalla società CAMPUS EUR 1960 b) di dare mandato al Comitato Regionale Lazio per la ripetizione della gara c) di infliggere alla società CAMPUS EUR 1960 l'ammenda di euro 100,00 per ritardata presentazione in campo.

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