C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 24/07/2020 – Delibera – 83) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO PUBBLICATA SUL C.U. N.037/CFA 2019/2020. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

83) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO PUBBLICATA SUL C.U. N.037/CFA 2019/2020.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°037/CFA (2019/2020), e relative motivazioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n°006/CFA, la Corte Federale d’Appello accoglieva il ricorso presentato dalla società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo avverso le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 e l’ammenda di euro 100,00, inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°445 TFT del 31/05/2019, e annullava la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio per l’esame del merito. All’udienza del 16.7.2020, per la nuova trattazione del caso, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Maurizio Gentile nonché l’avv. Vincenzo Schiavone, delegato in rappresentanza della società deferita. Preliminarmente le parti deducevano di aver raggiunto accordo ex art.127 del C.G.S., con la sanzione così determinata: Sanzione base: A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 ed ammenda di euro 150,00. Sanzione finale: A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 ed ammenda di euro 100,00. Il Tribunale, rilevato che la sanzione appare congrua e che non emergono altri elementi che possano portare al proscioglimento del deferito, applica le sanzioni concordate, provvedendo con separato dispositivo. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di applicare alla società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, ai sensi dell’art.127 C.G.S., la sanzione dell’ammenda di euro 100,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2020/2021. Si trasmette agli interessati.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it