C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 24/07/2020 – Delibera – 98) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RAINALDI CARLO, A.E. APPARTENENTE ALLA SEZIONE A.I.A. DI TIVOLI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4 DEL C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART.40 DEL REGOLAMENTO A.I.A. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

98) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RAINALDI CARLO, A.E. APPARTENENTE ALLA SEZIONE A.I.A. DI TIVOLI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4 DEL C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART.40 DEL REGOLAMENTO A.I.A.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

La Procura Federale ha proceduto alle indagini scaturenti dalla deliberazione del Giudice Sportivo del C.R. Lazio pubblicata con C.U. 113 del 16.01.2020; ha, quindi, ascoltato alcuni dei tesserati presenti all’incontro “Pro Calcio Cecchina – Falaschelavinio”, disputata in data 11.01.2020 e valevole per il Campionato Allievi Regionali Fascia B Girone C. Alla luce delle risultanze, ha ritenuto che il sig. Carlo Rainaldi, Direttore di Gara, al 23° del secondo tempo della suindicata partita, in occasione del compimento di un’azione fallosa, avrebbe preso il giovane calciatore che aveva commesso il fallo per la maglia, con entrambi le mani all’altezza del collo, trattenendolo e strattonandolo. Per tali motivi, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Carlo Rainaldi della violazione dell’art. 4 C.G.S. in relazione all’art.40 del Regolamento AIA. All’udienza del 16.7.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Maurizio Gentile nonché personalmente il deferito, assistito dall’avv. Laura Panzarino, e il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità del deferito da sanzionare, conseguentemente, con 6 mesi di sospensione. Il deferito, personalmente, rilevava che la propria azione, compiuta solo con una mano e tirando esclusivamente la maglietta, era stata compiuta al solo fine di evitare che il calciatore del Falaschelavinio aggredisse un avversario; deduceva, peraltro, che tale condotta sarebbe durata solo pochi secondi in quanto i dirigenti della squadra del calciatore entravano immediatamente in campo e che il calciatore in questione, pur di giovane età, fosse molto alto e strutturato fisicamente. L’avv. Panzarino reiterava le difese e concludeva chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante AIA deduceva come i ragazzi partecipanti al campionato in oggetto fossero formati fisicamente e molto competitivi, giocando quindi partite complesse e difficili da arbitrare. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, il deferito merita di essere sanzionato. Al netto di alcune difformità tra l’ipotesi accusatoria e la ricostruzione difensiva, risulta pacifico che il sig. Rainaldi abbia trattenuto il calciatore del Falaschelavinio per la maglia al fine di evitare che aggredisse un avversario: la dinamica, quindi, comporta necessariamente uno strattonamento, attesi i rispettivi movimenti dei soggetti coinvolti. Tali fatti emergono nitorei dalle deduzioni rese in udienza e dall’apparato documentale prodotto dalla Procura Federale. Il comportamento dell’arbitro, quindi, pur se connotato dall’intenzione lodevole di evitare uno scontro fisico, ha però ecceduto quelli che sono i suoi compiti e doveri regolamentari, risultando in violazione dei precetti di lealtà, correttezza, probità e rettitudine. Per di più, avendo agito con una condotta spropositata e aggressiva nei confronti di un calciatore quindicenne, ha rischiato di accendere delle reazioni tra i presenti che potevano sortire effetti molto gravi. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, le richieste avanzate dall’Organo requirente appaiono eccessive, tenendo conto sia dell’effettivo svolgersi dei fatti sia delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS, avendo il deferito agito per evitare un’aggressione a minorenne: egli pertanto andrà sanzionato in maniera più lieve.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni regolamentari ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il sig. Rainaldi Carlo con la sospensione per 3 mesi. Si trasmette agli interessati.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it