C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 31/07/2020 – Delibera – 81) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE JACOPO DI FAZIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 32, COMMA 2 DEL C.G.S. E 40, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LODIGIANI CALCIO 1972, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

 

81) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE JACOPO DI FAZIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 32, COMMA 2 DEL C.G.S. E 40, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LODIGIANI CALCIO 1972, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti d’indagine relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta del calciatore Di Fazio Jacopo che ha sottoscritto nel corso della stagione 2019/2020 una duplice richiesta di tesseramento, la prima per la società Lodigiani Calcio 1972 e la seconda per la società Albalonga”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, inviata ai predetti soggetti in data 4 novembre 2019, ed alla quale non è stato dato alcun riscontro, e rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - la mail del 4 ottobre 2019 inviata alla Procura Federale dalla società Albalonga, con la quale si segnalava l’avvenuto respingimento della richiesta di tesseramento del calciatore Di Fazio Jacopo, che aveva sottoscritto la distinta di tesseramento a favore della società e da questa caricata con firma elettronica sul portale informatico del Dipartimento Interregionale, in data 19 agosto 2019; - lo storico del calciatore Di Fazio Jacopo, da cui risulta il tesseramento a favore della società Lodigiani Calcio 1972, a far data del 18 agosto 2019. La Procura, ritenuto che dalla attività di indagine e dalla documentazione sopra indicata è emerso che il calciatore in argomento ha violato le norme regolamentari di cui all’oggetto, per aver sottoscritto il tesseramento a favore della società Albalonga in data 19 agosto 2019, dopo aver sottoscritto il tesseramento a favore della società Lodigiani in data 18 agosto 2019; fatto commesso in Albano Laziale, nella data di sottoscrizione del tesseramento a favore della società Albalonga. In relazione a tutto ciò la procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Di Fazio Jacopo, per le motivazioni di cui sopra, e la società ASD Lodigiani Calcio 1972, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2 del C.G.S., alla quale apparteneva il calciatore in questione al momento della commissione dei fatti. Il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche del deferimento, fissava la riunione per la discussione che si teneva il 2-7-2020. Perveniva richiesta di rinvio da parte della società Lodigiani Calcio 1972, motivata da “improvvisi impegni inderogabili” del Presidente che non avrebbe potuto partecipare alla riunione. Sulla richiesta di rinvio il rappresentante della Procura Federale si opponeva non ritenendola minimamente motivata se non con il generico richiamo a non meglio specificati “impegni” ed il Tribunale la respingeva con ordinanza resa contestualmente con la quale rilevava come, oltre all’assoluta genericità della richiesta, doveva sottolinearsi come il Presidente della società non risultasse direttamente deferito e quindi la sua presenza, quale rappresentante della società, poteva essere delegata a qualsiasi altro dirigente senza intaccare il diritto di difesa. Il rappresentante della Procura Federale richiedeva quindi l’affermazione di responsabilità dei deferiti e per l’effetto l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della società e della squalifica di una giornata di gara per il calciatore. Ritiene il Tribunale che i fatti di cui al deferimento siano provati documentalmente. È in atti il meccanografico del calciatore da cui si rileva che lo stesso ha contratto regolare tesseramento con la società Lodigiani in data 18 agosto 2019, è altresì in atti la documentazione inoltrata dalla società denunciante e recepita dalla Procura Federale che mostra come lo stesso calciatore avesse sottoscritto altra richiesta tesseramento con la società Albalonga che aveva tentato di inoltrarla il 19 agosto 2019 e che era stata respinta dal sistema per la preesistenza dell’altro tesseramento. È quindi evidente la violazione commessa dal calciatore che non ha avuto conseguenze solo per il nuovo sistema di tesseramento che impedisce in tempo reale e respinge richieste di tesseramento per calciatori già tesserati e recepisce i tesseramenti a vista.

Le sanzioni richieste appaiono del tutto congrue e motivate, considerando che la società, che peraltro si giova delle prestazioni del calciatore, deve rispondere del comportamento del proprio tesserato in forza dei consolidati principi dell’ordinamento. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il sig. Di Fazio Jacopo con la squalifica per 1 giornata e la società ASD Lodigiani Calcio 1972 con l’ammenda di euro 150,00. Si trasmette agli interessati.

 

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